Anche le piccole e medie imprese che operano all'interno di gruppi con controparti estere sono soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento. Comprendere gli obblighi documentali è il primo passo per gestire correttamente i rapporti infragruppo e accedere alla cosiddetta penalty protection.
Che cos'è il transfer pricing
Con l'espressione transfer pricing si indica la disciplina che regola la determinazione dei prezzi applicati nelle operazioni infragruppo tra imprese associate residenti in Stati diversi. Il principio cardine, recepito dall'ordinamento italiano in linea con le Linee Guida OCSE, è quello del valore normale o di libera concorrenza, comunemente noto come arm's length principle: le transazioni tra società dello stesso gruppo devono avvenire alle medesime condizioni che sarebbero state pattuite tra imprese indipendenti in circostanze comparabili.
La finalità della normativa è evitare che, attraverso la manovra dei prezzi interni, una parte del reddito imponibile venga spostata verso giurisdizioni a fiscalità più vantaggiosa. Per questo motivo l'Amministrazione finanziaria può rettificare i corrispettivi pattuiti quando si discostano dal valore di mercato, con conseguente recupero a tassazione delle differenze.
Perché riguarda anche le PMI
Esiste la diffusa convinzione che il transfer pricing sia un tema esclusivo dei grandi gruppi multinazionali. In realtà la disciplina si applica a qualunque impresa, indipendentemente dalle dimensioni, che intrattenga operazioni con società associate non residenti. Molte PMI italiane, pur avendo una struttura snella, partecipano a gruppi transfrontalieri, dispongono di società controllate o collegate all'estero o sono a loro volta controllate da una capogruppo estera.
Per le PMI sono previste alcune semplificazioni negli oneri documentali, ad esempio nella possibilità di non aggiornare annualmente alcune analisi economiche al ricorrere di determinate condizioni. Tuttavia l'obbligo sostanziale di rispettare il principio di libera concorrenza resta pieno, così come l'opportunità di predisporre una documentazione adeguata.
La documentazione idonea e la penalty protection
Il sistema italiano non impone un obbligo generalizzato di predisporre la documentazione sui prezzi di trasferimento, ma la collega a un beneficio rilevante: la cosiddetta penalty protection. Il contribuente che dispone di una documentazione considerata idonea e ne dà comunicazione nella dichiarazione dei redditi è esonerato dalle sanzioni amministrative connesse a eventuali rettifiche del transfer pricing, qualora consenta all'Amministrazione di riscontrare la conformità dei prezzi praticati al valore di libera concorrenza.
La documentazione si articola tipicamente in due elementi: il Masterfile, che descrive il gruppo nel suo complesso, la struttura organizzativa, le attività svolte e la politica generale dei prezzi di trasferimento, e la Documentazione nazionale (Local file), che approfondisce le specifiche operazioni infragruppo poste in essere dall'entità italiana, con le relative analisi di comparabilità e i metodi adottati.
Per essere considerata idonea la documentazione deve rispettare i requisiti di forma e di contenuto fissati dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, essere firmata digitalmente con marca temporale entro la scadenza della dichiarazione e fornire un quadro completo e coerente delle transazioni analizzate.
Adempimenti e scadenze
L'opzione per il regime di oneri documentali si esercita barrando l'apposita casella nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta cui la documentazione si riferisce. La documentazione deve essere predisposta e perfezionata, mediante firma elettronica e marca temporale, entro il termine di presentazione della dichiarazione e va consegnata all'Amministrazione, se richiesta in sede di controllo, generalmente entro venti giorni dalla richiesta.
È importante che la predisposizione del Masterfile e del Local file avvenga con riferimento a ciascun periodo d'imposta e che le analisi siano coerenti con l'effettivo svolgimento delle operazioni. Una documentazione tardiva, incompleta o non coerente con i dati dichiarati può essere ritenuta non idonea, facendo venire meno la protezione dalle sanzioni.
Profili pratici e conclusione
Sul piano operativo, una PMI che opera in un contesto infragruppo internazionale dovrebbe innanzitutto mappare tutte le operazioni con le parti correlate estere: cessioni di beni, prestazioni di servizi, finanziamenti, royalty, ripartizione di costi comuni. Su questa base si individua il metodo di determinazione dei prezzi più appropriato e si costruisce l'analisi di comparabilità a supporto.
La predisposizione di una documentazione solida non è soltanto uno strumento difensivo in caso di verifica, ma anche un esercizio utile per la gestione consapevole delle politiche di gruppo. Data la complessità della materia e la sua continua evoluzione, è opportuno affidarsi a una consulenza specializzata e verificare annualmente l'adeguatezza degli assetti documentali rispetto alla normativa e alla prassi vigenti.
Domande frequenti
La mia PMI ha una sola controllata estera: devo comunque predisporre la documentazione?
Non vi è un obbligo generalizzato, ma se intrattieni operazioni con la controllata estera la predisposizione della documentazione idonea è fortemente consigliata, perché è la condizione per beneficiare dell'esonero dalle sanzioni in caso di rettifica.
Cosa si rischia senza una documentazione idonea?
In assenza di documentazione idonea, una rettifica dei prezzi di trasferimento comporta non solo il recupero della maggiore imposta e degli interessi, ma anche l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, da cui la documentazione consentirebbe di proteggersi.
Ogni quanto va aggiornata la documentazione?
La documentazione va predisposta con riferimento a ciascun periodo d'imposta. Per le PMI sono previste semplificazioni che, a determinate condizioni, consentono di non aggiornare ogni anno alcune analisi economiche, ferma restando la verifica della perdurante validità dei presupposti.
In quanto tempo devo consegnare la documentazione se richiesta?
In caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria nel corso di un controllo, la documentazione deve essere generalmente messa a disposizione entro venti giorni, motivo per cui è essenziale averla già predisposta e perfezionata.
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