Il regime forfettario resta nel 2026 il regime fiscale agevolato di riferimento per molte partite IVA individuali, grazie a una tassazione semplificata e ad adempimenti ridotti. Analizziamo soglie di accesso, requisiti, cause di esclusione e aspetti operativi.
Caratteristiche del regime
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni in forma individuale. Il reddito imponibile non si determina analiticamente, ma applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività stabilito in base al codice ATECO dell'attività svolta. Sul reddito così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP.
L'imposta sostitutiva è pari, in via ordinaria, al 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti di novità dell'attività stessa. Tra i principali vantaggi figurano l'esonero dall'applicazione e dal versamento dell'IVA, la non assoggettabilità a ritenuta d'acconto e la semplificazione degli obblighi contabili.
La soglia dei ricavi e dei compensi
Il requisito principale di accesso e permanenza è il limite di ricavi o compensi, fissato in 85.000 euro nell'anno precedente. Per chi inizia l'attività la soglia va ragguagliata ad anno. In caso di più attività con codici ATECO diversi, ai fini della verifica si considera la somma complessiva dei ricavi e compensi.
È importante distinguere due ipotesi di fuoriuscita. Se nel corso dell'anno i ricavi o compensi superano gli 85.000 euro ma restano entro i 100.000 euro, l'uscita dal regime avviene a partire dall'anno successivo. Se invece si supera la soglia dei 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata già nell'anno in corso, con applicazione dell'IVA a partire dalle operazioni che determinano il superamento.
Le cause di esclusione
Oltre al superamento della soglia, esistono diverse cause che impediscono l'accesso o ne determinano l'uscita. Tra le principali: il sostenimento di spese per lavoro dipendente e assimilato oltre un determinato limite annuo; la contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, ovvero il controllo di società a responsabilità limitata che esercitano attività riconducibili a quella svolta in proprio.
Costituisce causa ostativa anche lo svolgimento prevalente dell'attività nei confronti del datore di lavoro attuale o di uno dei due anni precedenti, o di soggetti ad esso riconducibili. Sono inoltre esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito, i non residenti salvo specifiche eccezioni, e chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
Adempimenti e fattura elettronica
I contribuenti forfetari sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dagli adempimenti IVA ordinari, come la liquidazione periodica e la dichiarazione annuale IVA. Permangono però alcuni obblighi: la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, la certificazione dei corrispettivi e l'indicazione, in fattura, dell'esclusione dall'applicazione dell'IVA in virtù del regime adottato.
L'obbligo di emissione della fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio si applica oggi anche ai contribuenti in regime forfettario. È quindi necessario dotarsi di un canale per l'emissione e la conservazione a norma delle fatture elettroniche. Sul fronte previdenziale, i contribuenti restano tenuti al versamento dei contributi dovuti alla gestione di appartenenza, con possibilità, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, di accedere alla riduzione contributiva prevista per il regime.
Conclusioni
Il regime forfettario offre vantaggi significativi in termini di semplificazione e di carico fiscale, ma richiede un monitoraggio costante dei requisiti e delle cause di esclusione. Prima di optare per il regime, o di proseguirvi, è opportuna una valutazione di convenienza che tenga conto del livello dei costi sostenuti, delle aliquote applicabili e degli effetti sull'imposizione complessiva.
Domande frequenti
Qual è la soglia di ricavi per restare nel forfettario?
Il limite è di 85.000 euro di ricavi o compensi nell'anno precedente, da ragguagliare ad anno per chi inizia l'attività. Con più attività si somma il totale dei ricavi e compensi dei diversi codici ATECO.
Cosa succede se supero gli 85.000 euro durante l'anno?
Se i ricavi superano 85.000 euro ma restano entro 100.000 euro, si esce dal regime dall'anno successivo. Se invece si superano i 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata nello stesso anno, con applicazione dell'IVA dalle operazioni che determinano il superamento.
Chi è in regime forfettario deve emettere fattura elettronica?
Sì. L'obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio si applica anche ai forfetari. Occorre quindi dotarsi degli strumenti per l'emissione e la conservazione a norma delle fatture.
L'imposta sostitutiva è sempre del 15%?
L'aliquota ordinaria è il 15%, ma scende al 5% per i primi cinque anni di attività se sussistono i requisiti di novità dell'attività richiesti dalla norma. Trascorso tale periodo, o in mancanza dei requisiti, si applica il 15%.
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