D.L. 39/2024 - Introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, con particolare riguardo al superbonus e agli altri bonus edilizi: limita ulteriormente le possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura, dispone la ripartizione obbligatoria in dieci anni della detrazione per i nuovi interventi, irrigidisce gli obblighi di comunicazione preventiva degli interventi, rafforza la responsabilità del cessionario del credito; introduce inoltre misure in materia di controlli sulle compensazioni di crediti d'imposta.
Il D.L. 39/2024 si inserisce in una sequenza di interventi normativi che hanno progressivamente ridimensionato il regime del superbonus 110%, introdotto dal D.L. 34/2020 in piena emergenza pandemica e divenuto, nel periodo 2020-2022, il principale strumento di stimolo del settore edilizio. Il superbonus ha però generato un costo per la finanza pubblica largamente superiore alle stime iniziali, e ha messo in evidenza fenomeni di abuso e di frode di dimensioni significative. Le misure di contenimento, avviate dal D.L. 157/2021 e progressivamente intensificate, sono culminate nel D.L. 11/2023, che ha sostanzialmente eliminato la possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura per le nuove operazioni, e nel D.L. 39/2024.
Il D.L. 39/2024 ha ulteriormente compresso le residue possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura. La regola generale è ormai il divieto: il beneficio si esercita esclusivamente attraverso la fruizione diretta in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Sono previste eccezioni transitorie per gli interventi avviati prima di determinate date (con CILAS o titoli equivalenti presentati prima del 17 febbraio 2023 per il superbonus, prima del 30 marzo 2024 per gli altri bonus edilizi) e per specifiche tipologie (interventi su immobili in aree colpite da eventi sismici, edilizia residenziale pubblica, terzo settore). Le eccezioni sono di stretta interpretazione e richiedono adempimenti documentali tassativi.
Una misura di rilevante impatto economico è la ripartizione obbligatoria in dieci anni della detrazione per gli interventi i cui presupposti maturano dal 1° aprile 2024. La precedente ripartizione in quattro anni (più favorevole al beneficiario) è stata sostituita con una ripartizione decennale, con conseguente dilatazione dei tempi di recupero del beneficio fiscale. La misura riduce significativamente il vantaggio finanziario per il contribuente, in coerenza con l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica. La modifica si applica solo per il futuro, lasciando inalterati i diritti maturati per gli interventi anteriori.
Il decreto ha rafforzato gli obblighi di comunicazione preventiva degli interventi, attraverso la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus), che certifica l'idoneità dell'intervento e dei requisiti tecnici. La CILAS deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori e contiene asseverazioni di tecnici abilitati su: legittimità urbanistico-edilizia dell'intervento; conformità ai requisiti tecnici di efficienza energetica o di riduzione del rischio sismico; congruità dei costi rispetto ai prezzari di riferimento. La CILAS non sostituisce gli ordinari titoli edilizi (SCIA, permesso di costruire), che restano comunque dovuti.
La responsabilità del cessionario del credito per ipotesi di crediti inesistenti o non spettanti è stata ulteriormente rafforzata. Il cessionario risponde solidalmente con il cedente nei casi di dolo o di colpa grave nella verifica della spettanza dell'agevolazione, con obblighi di verifica tassativamente individuati: titolarità del bene, sussistenza dei requisiti, regolarità urbanistico-edilizia, asseverazioni tecniche, visto di conformità. La verifica deve essere proporzionata al rischio, con maggior approfondimento per importi rilevanti o operazioni complesse. La giurisprudenza ha sviluppato un orientamento articolato sulla diligenza richiesta, valorizzando le procedure di controllo interno del cessionario.
Il decreto ha introdotto misure di controllo rafforzato sulle compensazioni di crediti d'imposta in F24. L'Agenzia delle Entrate può sospendere preventivamente le compensazioni in presenza di indizi di anomalia, per un periodo determinato durante il quale svolge le proprie verifiche. La sospensione è oggetto di significativo contenzioso, soprattutto per i cessionari professionali che si trovano con crediti immobilizzati per periodi prolungati. Il sistema è bilanciato dalla previsione di tempi massimi della sospensione e dalla possibilità di interlocuzione con l'Agenzia.
Il decreto ha rafforzato le misure antifrode in materia di bonus edilizi. Tra le principali: estensione dei poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate; cooperazione rafforzata con la Guardia di Finanza e con altre autorità (in particolare con l'Autorità Giudiziaria nei casi di rilievo penale); intensificazione dell'attività di analisi dei dati delle pratiche di cessione del credito; potenziamento dei controlli sulle attestazioni tecniche e sui visti di conformità. Le frodi accertate hanno coinvolto reti complesse di società create ad hoc, con coinvolgimento talora di soggetti professionali abilitati.
L'impatto delle misure restrittive sul settore delle costruzioni è stato significativo. La riduzione delle possibilità di cessione del credito ha drasticamente ridimensionato la domanda, con conseguenze su imprese, fornitori di materiali, professionisti tecnici. Il settore sta vivendo una fase di assestamento, con orientamenti verso interventi di minor portata (bonus ristrutturazione ordinario, sismabonus tradizionale) e verso il mercato libero non incentivato. Le politiche pubbliche stanno valutando misure alternative di sostegno al settore, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e con le esigenze di transizione energetica.
Il regime transitorio è complesso. Sono distinte diverse situazioni: interventi conclusi prima dell'entrata in vigore delle modifiche (con applicazione del regime previgente); interventi avviati ma non conclusi (con applicazione delle regole vigenti al momento del fatto generatore della detrazione); interventi non ancora avviati (con applicazione delle nuove regole). Le situazioni di confine richiedono attenta verifica documentale e, in molti casi, hanno generato contenzioso amministrativo e tributario.
La difesa dei cessionari e dei beneficiari del credito, in caso di contestazioni, richiede un approccio articolato. Per i cessionari: dimostrazione della diligenza nelle verifiche, produzione delle procedure di controllo interno, evidenza della coerenza commerciale dell'operazione. Per i beneficiari originari: dimostrazione dell'effettiva realizzazione degli interventi, produzione di documentazione tecnica e contabile completa, attestazione di pagamento dei corrispettivi. La buona fede del beneficiario originario è elemento di valutazione anche in sede penale.
Il D.L. 39/2024 segna una fase di consolidamento del nuovo assetto dei bonus edilizi, dopo la stagione espansiva del 2020-2022 e dopo i progressivi interventi di contenimento. La normativa attuale rappresenta un compromesso tra l'esigenza di sostenere la transizione energetica del patrimonio immobiliare e l'esigenza di tutela del bilancio pubblico e di contrasto agli abusi. La materia continua a evolvere, con ulteriori interventi che potrebbero ridefinire l'equilibrio attuale. Il professionista deve mantenere un costante aggiornamento, considerata anche la complessità del regime transitorio e l'elevata densità degli adempimenti documentali.