D.Lgs. 13/2024 - Introduce il concordato preventivo biennale, strumento di certezza preventiva che consente ai contribuenti soggetti agli ISA e ai contribuenti in regime forfetario di concordare con l'Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per un biennio (o un anno, per i forfetari), in base a una proposta formulata sulla base di dati storici e statistici; l'adesione comporta l'esclusione dei controlli sostanziali sul reddito concordato e una tassazione opzionale con aliquota ridotta sull'incremento.
Il concordato preventivo biennale rappresenta un'innovazione significativa nel rapporto fisco-contribuente, ispirata a una logica di anticipazione del confronto e di certezza preventiva. La filosofia di fondo è quella di trasformare l'attività di accertamento ex post in un dialogo ex ante: l'Amministrazione propone una valutazione del reddito atteso, il contribuente la accetta e si impegna al pagamento delle imposte corrispondenti, ottenendo in cambio la certezza dell'azione fiscale e l'esclusione dei controlli sostanziali sul reddito concordato.
Lo strumento è destinato ai contribuenti minori, individuati nei soggetti applicanti gli ISA (con i requisiti di affidabilità minima previsti dalla legge) e nei contribuenti in regime forfetario. Sono esclusi i soggetti in regimi particolari (società di capitali con bilanci ordinari, imprese con volume d'affari elevato), per i quali sono disponibili strumenti diversi (cooperative compliance, accordi preventivi specifici). La scelta del legislatore di concentrare lo strumento sui contribuenti minori risponde all'esigenza di garantire semplicità applicativa e di raggiungere una vasta platea di operatori economici.
L'Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato sulla base di un'analisi sistematica dei dati storici del contribuente (dichiarazioni degli ultimi periodi, dati delle fatturazioni elettroniche, ISA del periodo precedente, dati di settore). La proposta è elaborata attraverso algoritmi che incrociano i dati individuali con quelli statistici di settore, restituendo una stima del reddito atteso per i due anni successivi. Il contribuente accede alla proposta attraverso il proprio cassetto fiscale e può accettarla o rifiutarla entro termini specifici.
L'adesione al concordato comporta l'impegno al pagamento delle imposte (IRPEF/IRES, IRAP) calcolate sul reddito concordato, indipendentemente dal reddito effettivamente realizzato. Se il reddito effettivo risulta inferiore, il contribuente paga comunque sul reddito concordato (nessun rimborso); se è superiore, l'eccedenza non è tassata (nessun supplemento). L'effetto economico è significativo: il contribuente ottiene certezza sul carico fiscale, può programmare meglio l'attività e beneficia di un'eventuale crescita non tassata. L'amministrazione consolida un'entrata certa, indipendente dai risultati di gestione.
Il D.Lgs. 13/2024 ha previsto un'opzione interessante: la tassazione sostitutiva dell'eventuale incremento di reddito rispetto a quello dichiarato nell'anno precedente. L'aliquota sostitutiva, di ammontare ridotto rispetto a quella ordinaria, si applica solo sulla parte di reddito concordato che eccede quello dichiarato nell'anno precedente. La misura premia i contribuenti che dichiarano un incremento, attenuando l'effetto disincentivante. L'opzione richiede però una valutazione attenta: in alcuni casi può convenire la tassazione ordinaria.
Una delle principali attrattive del concordato è l'esclusione dei controlli sostanziali sul reddito del periodo concordato. L'Amministrazione si impegna a non rettificare il reddito accertato, salvo specifici casi di evidenti irregolarità (omessa indicazione di redditi non rappresentati nei dati del concordato, violazioni penalmente rilevanti). L'esclusione opera per tutti i tributi correlati al reddito (IRPEF/IRES, IRAP), ma non si estende all'IVA (che resta soggetta alle ordinarie regole di accertamento) né ad altri tributi (registro, successioni, ecc.) o ad altri redditi (redditi diversi non rappresentati nel concordato).
Il decreto individua tassativamente le cause di decadenza dal concordato. Tra le principali: omesso versamento delle imposte concordate (con possibilità di sanatoria entro termini brevi); presentazione di dichiarazioni infedeli per l'anno precedente all'adesione, con superamento di soglie quantitative; accertamento di violazioni penalmente rilevanti commesse nel periodo concordato; modifiche significative della struttura aziendale che alterano i presupposti del concordato (variazione di codici ATECO, operazioni straordinarie). La decadenza comporta il ripristino delle ordinarie regole di accertamento, con possibilità di rettifica del reddito.
I contribuenti che aderiscono al concordato restano tenuti agli adempimenti dichiarativi ordinari (presentazione della dichiarazione dei redditi, comunicazioni IVA, ISA). La dichiarazione indica il reddito effettivamente realizzato, ma le imposte sono calcolate sul reddito concordato. Eventuali divergenze tra dichiarato e concordato sono evidenziate nella dichiarazione, ma non comportano effetti fiscali oltre quelli del concordato.
Il concordato non costituisce strumento di esonero dalle ordinarie regole di accertamento per le condotte abusive o evasive. L'Amministrazione mantiene il potere di contestare l'abuso del diritto, le condotte di interposizione fittizia, le fittizie qualificazioni che attribuiscono al contribuente un regime fiscale più favorevole non dovuto. L'accertamento di violazioni penalmente rilevanti comporta inoltre la decadenza dal concordato e l'attivazione delle ordinarie regole.
La prima applicazione del concordato (periodi d'imposta 2024-2025) ha visto un'adesione significativa, anche se non omogenea tra settori e categorie. Le ragioni dell'attrattività sono molteplici: certezza preventiva, semplicità operativa, opportunità di ottimizzazione fiscale per i contribuenti in crescita. Le criticità emerse riguardano la coerenza delle proposte con la realtà economica dei singoli operatori, la gestione delle situazioni di crisi temporanea, l'integrazione con altri strumenti deflativi.
La decisione di aderire o meno al concordato richiede al professionista un'analisi approfondita: confronto tra il reddito proposto e quello atteso, valutazione delle prospettive di crescita o di crisi, considerazione delle opportunità di ottimizzazione fiscale (opzione sostitutiva), valutazione del rischio di decadenza. La consulenza al cliente deve includere la simulazione degli effetti economici complessivi nel biennio, considerando anche gli aspetti previdenziali e contributivi correlati al reddito.
Il concordato preventivo biennale rappresenta un'innovazione significativa del sistema tributario italiano, in linea con la tendenza internazionale verso strumenti di compliance preventiva. La sua estensione progressiva e l'affinamento delle metodologie di calcolo della proposta potrebbero in futuro renderlo lo strumento ordinario di gestione del rapporto fiscale per i contribuenti minori, con beneficio sia per l'amministrazione (riduzione del contenzioso, certezza del gettito) sia per il contribuente (certezza, semplicità, possibilità di pianificazione). L'esperienza dei primi periodi consentirà di valutarne la tenuta e di individuare gli affinamenti necessari.