D.Lgs. 220/2023 - Modifica il D.Lgs. 546/1992 in attuazione della delega fiscale: nuova disciplina dell'autotutela, prova testimoniale scritta, giudice monocratico, udienza a distanza e conciliazione rafforzata.
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, adottato sulla base della delega fiscale di cui alla L. 111/2023, ha introdotto modifiche significative al D.Lgs. 546/1992, completando il percorso di rinnovamento del processo tributario avviato con la L. 130/2022. Se la riforma del 2022 ha inciso sull'assetto ordinamentale istituendo le Corti di giustizia tributaria e introducendo il reclutamento concorsuale di giudici professionali, il D.Lgs. 220/2023 si è concentrato sulle regole processuali e sugli strumenti a disposizione del contribuente.
Il decreto interviene su molteplici profili: rafforza la fase cautelare, con regole più chiare sulla sospensione dell'atto impugnato; amplia le possibilità di definizione stragiudiziale della controversia; adegua la disciplina del giudizio di primo e secondo grado alle nuove esigenze di efficienza e di prevedibilità; rivede il regime delle spese di lite e i poteri del giudice nell'istruzione probatoria.
Tra le innovazioni più rilevanti figura l'ampliamento degli strumenti probatori a disposizione del giudice e delle parti, con una rivisitazione del regime della prova testimoniale tradizionalmente escluso dal processo tributario. La nuova disciplina consente al giudice, in presenza di determinati presupposti, di ammettere testimonianze assunte in forma scritta, superando una limitazione storica che aveva dato luogo a perplessità anche in sede europea.
Le modifiche si coordinano con quelle introdotte dal D.Lgs. 219/2023 allo Statuto del contribuente, in particolare sul contraddittorio preventivo, e con gli interventi sul sistema sanzionatorio e sulla riscossione. Per il professionista che gestisce contenziosi tributari, la piena comprensione del nuovo impianto è indispensabile: cambiano i termini, alcune prassi processuali, le strategie di allegazione e prova, i rapporti con la controparte pubblica e il peso specifico della fase pre-contenziosa.