D.Lgs. 546/1992 - Disciplina il processo tributario dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado: giurisdizione, competenza, parti, atti impugnabili, termini, mezzi di prova e gradi di giudizio.
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplina il processo davanti al giudice tributario, costituendo il codice di rito della giurisdizione tributaria. Il decreto è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella Legge 413/1991 e ha sostituito la previgente normativa frammentaria, dando vita a un processo speciale caratterizzato da regole proprie ma strutturato per larghi tratti sul modello del processo civile.
Il processo si articola su due gradi di merito - originariamente affidati alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, oggi Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado a seguito della riforma della L. 130/2022 - e su un giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Il giudizio si instaura mediante ricorso avverso specifici atti impositivi tassativamente elencati, tra cui l'avviso di accertamento, la cartella di pagamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni, il ruolo e gli atti dell'agente della riscossione.
Il decreto disciplina i termini di proposizione del ricorso, le modalità di costituzione in giudizio delle parti, i poteri istruttori del giudice (tradizionalmente ispirati al principio dispositivo), la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio, la sospensione cautelare dell'atto impugnato e l'esecuzione delle sentenze. Particolare rilievo assumono le norme sulla conciliazione giudiziale, strumento deflattivo del contenzioso.
La recente stagione riformatrice, avviata con la L. 130/2022 e proseguita con il D.Lgs. 220/2023, ha profondamente inciso sul processo tributario introducendo giudici professionali di nomina concorsuale, rafforzando le garanzie di autonomia della giurisdizione, ampliando le ipotesi di prova testimoniale (prima escluse) e rivedendo il regime dell'impugnazione delle sentenze. Per il contribuente e il suo difensore tecnico, la conoscenza puntuale di questo decreto rimane il presupposto indispensabile per una corretta gestione della fase contenziosa.