Ministero della Giustizia Contenzioso tributario D.M. Min. Giustizia 04/10/2024 - 04/10/2024

D.M. Min. Giustizia 04/10/2024 - Il decreto aggiorna le regole tecniche del processo tributario telematico in coerenza con la riforma del processo tributario operata dal D.Lgs. 220/2023, disciplinando l'integrazione delle nuove fattispecie probatorie (testimonianza scritta), le modalità di gestione delle udienze a distanza con valenza istruttoria, i requisiti tecnici dei sistemi di videoconferenza, le procedure di formazione e conservazione del fascicolo digitale e i meccanismi di interoperabilità con altri sistemi giudiziari.

Approfondimento

Aggiornamento delle regole tecniche del PTT

La riforma del processo tributario

La riforma del processo tributario operata dal D.Lgs. 220/2023 ha introdotto significative innovazioni nella disciplina processuale, in particolare l'ammissione della prova testimoniale, la valorizzazione delle udienze a distanza e il rafforzamento del giudizio di ottemperanza. L'aggiornamento delle regole tecniche del PTT è indispensabile per la piena efficacia delle novità sostanziali.

La testimonianza scritta

Una delle innovazioni più significative è l'introduzione della testimonianza scritta. Il decreto disciplina la formazione del documento testimoniale, i requisiti formali, le modalità di trasmissione attraverso lo SdI, la conservazione nel fascicolo digitale. La testimonianza scritta deve essere prodotta con specifici requisiti che garantiscano la sua autenticità e l'imputabilità al testimone.

La valutazione della testimonianza

La testimonianza scritta è soggetta a valutazione del giudice, che ne apprezza l'attendibilità in coerenza con i principi generali dell'ordinamento processuale. Il decreto disciplina gli aspetti tecnici della valutazione, valorizzando la disponibilità di strumenti di analisi e confronto con altri elementi probatori. Resta esclusa, di norma, la possibilità di un confronto testimoniale orale nel processo tributario.

Le udienze a distanza

La disciplina delle udienze a distanza è significativamente aggiornata. Il decreto distingue fra udienze di mera discussione (per cui la modalità a distanza è ampiamente ammessa) e udienze con valenza istruttoria (per cui sono richiesti requisiti tecnici più stringenti). Per le udienze a distanza con valenza istruttoria sono richiesti sistemi di videoconferenza che garantiscano la verifica dell'identità dei partecipanti e la genuinità delle dichiarazioni.

I requisiti tecnici dei sistemi di videoconferenza

Il decreto individua i requisiti tecnici dei sistemi di videoconferenza utilizzabili nel processo tributario: qualità audio e video adeguata, sicurezza delle comunicazioni, registrazione delle udienze con conservazione nel fascicolo, identificazione certa dei partecipanti, gestione delle dichiarazioni e dei depositi documentali. La standardizzazione dei requisiti contribuisce alla qualità complessiva del processo a distanza.

La formazione del fascicolo digitale

La disciplina del fascicolo digitale è aggiornata per accogliere le nuove tipologie documentali introdotte dalla riforma: file audio e video di udienze, dichiarazioni di testimoni, documenti audiovisivi prodotti dalle parti. Il decreto disciplina le modalità di indicizzazione, conservazione e accesso a tali documenti, in coerenza con il principio di disponibilità del fascicolo per le parti.

La conservazione a lungo termine

La conservazione a lungo termine dei documenti del fascicolo digitale richiede specifiche attenzioni tecniche, in particolare per i documenti multimediali. Il decreto disciplina i formati di conservazione, le procedure di migrazione tecnologica, i sistemi di backup e di ridondanza. La conservazione a lungo termine è essenziale per la consultabilità degli atti anche a distanza di anni.

L'interoperabilità con altri sistemi

Il decreto disciplina i meccanismi di interoperabilità del PTT con altri sistemi giudiziari, in particolare con il processo civile telematico, il processo amministrativo telematico e il processo penale telematico. L'interoperabilità consente lo scambio di documenti, l'integrazione di informazioni e la cooperazione fra autorità giudiziarie.

L'accessibilità

La disciplina include specifiche disposizioni per garantire l'accessibilità del PTT a parti e difensori con disabilità, in coerenza con le norme generali sulla pubblica amministrazione digitale. Sono previste soluzioni tecniche specifiche e supporti dedicati.

La sicurezza informatica

La sicurezza informatica del PTT costituisce un aspetto essenziale del sistema. Il decreto disciplina i requisiti di sicurezza, le procedure di autenticazione, i meccanismi di tutela contro attacchi informatici, la gestione degli incidenti di sicurezza. La crescente importanza del PTT impone un costante aggiornamento degli standard di sicurezza.

Le ricadute sulla pratica difensiva

L'aggiornamento delle regole tecniche richiede un costante adeguamento delle competenze tecniche dei difensori. La piena padronanza degli strumenti, la conoscenza delle novità procedurali, la capacità di gestire le nuove fattispecie probatorie costituiscono elementi essenziali della professionalità del difensore tributario.

Inquadramento sistematico

L'aggiornamento delle regole tecniche del PTT rappresenta un tassello complementare della riforma sostanziale del processo tributario. La coerenza fra disciplina sostanziale e infrastruttura tecnica è essenziale per la piena efficacia della riforma. Il decreto fornisce gli strumenti operativi indispensabili, in coerenza con l'evoluzione complessiva della digitalizzazione della giustizia.

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