Ministero della Giustizia Reati tributari Circolare DAG Min. Giustizia 28/05/2024 - 28/05/2024

Circolare DAG Min. Giustizia 28/05/2024 - La circolare fornisce indirizzi sulle procedure di scambio informativo fra autorità penali e tributarie nei procedimenti per reati tributari, individuando le tipologie di informazioni scambiabili, le modalità tecniche di trasmissione, le tutele del contribuente, i limiti del segreto istruttorio penale e i meccanismi di coordinamento per evitare sovrapposizioni o conflitti fra l'attività dell'autorità giudiziaria e quella dell'amministrazione finanziaria.

Approfondimento

Scambio informativo fra autorità penali e tributarie

La cornice generale

Lo scambio informativo fra autorità penali e tributarie è regolato da una pluralità di disposizioni, tra cui l'art. 33 del DPR 600/1973, gli articoli del codice di procedura penale sulla cooperazione fra autorità, le norme dello Statuto del contribuente sui rapporti fra accertamento e procedimento penale. La circolare fornisce un quadro applicativo coerente di tali disposizioni, valorizzando la necessità di una cooperazione che assicuri al contempo l'efficacia dell'azione delle autorità e le tutele del contribuente.

Le tipologie di informazioni

La circolare individua le principali tipologie di informazioni scambiabili: documentazione acquisita nel corso delle indagini (atti di perquisizione, sequestri, intercettazioni), valutazioni tecniche degli esperti, risultati di perizie tecnico-contabili, atti formali assunti dall'autorità giudiziaria (rinvii a giudizio, sentenze, decreti). Per ciascuna tipologia sono individuate le modalità di trasmissione e i limiti applicabili.

Il flusso dall'amministrazione finanziaria all'autorità giudiziaria

L'amministrazione finanziaria trasmette all'autorità giudiziaria notizie di reato e documentazione acquisita nel corso degli accertamenti, in coerenza con l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale. La circolare disciplina la tempistica delle trasmissioni, i requisiti documentali e il coordinamento con il segreto istruttorio.

Il flusso dall'autorità giudiziaria all'amministrazione finanziaria

Il flusso inverso, dall'autorità giudiziaria all'amministrazione finanziaria, è soggetto a maggiori limitazioni per effetto del segreto istruttorio. Tuttavia, il codice di procedura penale prevede specifiche aperture, in particolare attraverso l'art. 117 c.p.p. che consente la trasmissione di atti necessari per accertamenti tributari. La circolare disciplina le procedure di trasmissione, valorizzando l'efficienza del coordinamento e il rispetto delle garanzie.

Il segreto istruttorio

Il segreto istruttorio, sancito dall'art. 329 c.p.p., costituisce una garanzia fondamentale del procedimento penale. La circolare richiama i suoi limiti e i casi in cui può essere derogato nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. La giurisprudenza ha chiarito che il segreto istruttorio non si traduce in un divieto assoluto di trasmissione, ma in una valutazione caso per caso che bilancia gli interessi in gioco.

Le tutele del contribuente

Lo scambio informativo deve essere coerente con le tutele del contribuente. Sono in particolare richiamati: il diritto al contraddittorio sull'utilizzo di prove acquisite in altro procedimento, il diritto di accesso alla documentazione utilizzata per gli accertamenti, il diritto alla riservatezza nelle informazioni che non siano strettamente necessarie al procedimento tributario.

La gestione dei procedimenti paralleli

Quando l'autorità giudiziaria e l'amministrazione finanziaria svolgano attività investigative parallele sui medesimi fatti, è essenziale un coordinamento operativo per evitare sovrapposizioni inefficienti, contraddizioni nelle valutazioni, conflitti procedurali. La circolare valorizza la concertazione preventiva fra le autorità e individua specifici meccanismi di coordinamento.

L'utilizzo delle prove

Un aspetto delicato è l'utilizzabilità delle prove acquisite in un procedimento per i fini dell'altro. La giurisprudenza ha consolidato un orientamento che ammette, entro determinati limiti, l'utilizzo di prove penalmente acquisite per finalità tributarie, e viceversa. La circolare richiama gli orientamenti applicabili e segnala le situazioni di particolare delicatezza.

Le intercettazioni

Le intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisite nel procedimento penale, presentano specifiche problematiche di trasmissione all'amministrazione finanziaria. La giurisprudenza ha chiarito che le intercettazioni possono essere utilizzate per finalità tributarie solo in presenza di specifici presupposti, in coerenza con il principio di proporzionalità.

La cooperazione internazionale

Lo scambio informativo fra autorità nazionali si combina con la cooperazione internazionale, attraverso strumenti come lo scambio automatico di informazioni fiscali, l'ordine europeo di indagine, la cooperazione con EPPO. La circolare richiama l'integrazione fra i diversi livelli di cooperazione.

Profili difensivi

Per il difensore, la conoscenza delle procedure di scambio informativo è essenziale. La capacità di gestire correttamente le informazioni acquisite in un procedimento e di tutelare il contribuente dagli effetti di un utilizzo improprio costituisce un elemento chiave della strategia difensiva. La cooperazione fra difensore penale e difensore tributario assume un peso decisivo.

Inquadramento sistematico

Lo scambio informativo fra autorità penali e tributarie esprime una delle dimensioni più delicate del doppio binario sanzionatorio. La sua corretta gestione richiede equilibrio fra efficacia investigativa e tutela dei diritti del contribuente, fra cooperazione fra autorità e rispetto delle garanzie procedurali. La circolare contribuisce a un'applicazione coerente delle regole, valorizzando la cooperazione interistituzionale come elemento essenziale dell'efficienza del sistema.

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