Circolare DAG Min. Giustizia 11/10/2023 - La circolare fornisce indirizzi sull'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis del codice penale, ai reati tributari, illustrando i criteri di valutazione della tenuità, le modalità di coordinamento con le altre cause di non punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000 (in particolare quelle connesse al pagamento integrale del debito tributario) e i profili processuali della richiesta e della decisione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta nel codice penale con l'art. 131-bis dal D.Lgs. 28/2015, è stata oggetto di significative modifiche normative che ne hanno progressivamente ampliato il perimetro applicativo. La causa opera in presenza di tre requisiti: modalità della condotta non gravi, esiguità del danno o del pericolo, non abitualità del comportamento. Quando ricorrono tali presupposti, il fatto non è punibile.
L'applicazione dell'istituto ai reati tributari ha conosciuto un'evoluzione articolata. La giurisprudenza ha inizialmente affrontato dubbi sulla compatibilità con la struttura delle fattispecie penali tributarie, in particolare per i reati a soglia. Successivamente si è consolidato l'orientamento secondo cui la presenza di una soglia di rilevanza penale non esclude l'applicazione della tenuità, che opera come ulteriore filtro selettivo rispetto alle ipotesi di minore gravità.
La valutazione della tenuità richiede un giudizio complessivo che tenga conto di una pluralità di elementi: l'ammontare dell'imposta evasa rispetto alle soglie di legge; le modalità della condotta (occultamento, artificiosità, semplice omissione); l'esistenza di precedenti specifici; la condotta successiva (regolarizzazione, pagamento del debito, collaborazione con l'autorità). Il giudizio non può prescindere da una valutazione individualizzata della fattispecie concreta.
La valutazione delle modalità della condotta richiede di distinguere fra condotte semplici (per esempio, l'omesso versamento per crisi di liquidità) e condotte articolate o fraudolente (per esempio, dichiarazione fraudolenta con uso di fatture inesistenti). Per le condotte semplici, la tenuità può ricorrere con maggiore frequenza; per quelle articolate, la natura stessa della condotta tende a escludere la tenuità, salvo specifiche situazioni di esiguità complessiva.
L'esiguità del danno o del pericolo si valuta in relazione all'ammontare dell'imposta evasa, alle dimensioni dell'attività del contribuente, all'incidenza percentuale dell'importo non versato sul tributo complessivo dovuto. Quando l'ammontare supera di poco la soglia di rilevanza penale, è più agevole sostenere l'esiguità; importi significativamente superiori alla soglia rendono difficile sostenere la tenuità, salvo elementi compensativi.
La non abitualità si valuta in relazione ai precedenti del contribuente. La presenza di precedenti reati tributari della medesima specie, o di violazioni amministrative reiterate, tende a escludere la tenuità. Viceversa, l'assenza di precedenti e la condotta complessivamente lineare del contribuente sono elementi favorevoli alla valutazione.
Il D.Lgs. 74/2000 prevede specifiche cause di non punibilità connesse al pagamento integrale del debito tributario, in particolare per i reati di omesso versamento di ritenute e di IVA e per l'indebita compensazione. Tali cause, ampliate dal D.Lgs. 87/2024, possono concorrere con la tenuità del fatto. La circolare disciplina i rapporti fra i due istituti, valorizzando l'applicazione di quello più favorevole al contribuente in funzione delle circostanze concrete.
La richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto può essere avanzata dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari o in udienza preliminare. In dibattimento, la tenuità può essere riconosciuta con sentenza di proscioglimento. La decisione del giudice è soggetta al regime ordinario delle impugnazioni. La circolare illustra le opportune motivazioni che il pubblico ministero e il giudice devono fornire a sostegno della decisione.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto non incide sulla responsabilità tributaria del contribuente. Le sanzioni amministrative restano applicabili, il debito d'imposta deve essere assolto e l'amministrazione finanziaria conserva i propri poteri di accertamento e di riscossione. La circolare ricorda l'importanza di una corretta distinzione fra dimensione penale e dimensione tributaria, evitando aspettative del contribuente che non corrispondano agli effetti reali della pronuncia di non punibilità.
La particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento di selezione delle fattispecie di minore gravità, coerente con il principio costituzionale di proporzionalità della pena e con un'efficiente allocazione delle risorse giudiziarie. La sua applicazione ai reati tributari contribuisce a un sistema sanzionatorio razionale, capace di concentrare la repressione sulle ipotesi di maggiore disvalore. La circolare orienta le procure verso un'applicazione coerente dell'istituto, in coordinamento con la più recente stagione di riforma del sistema sanzionatorio.