D.M. Min. Giustizia 04/05/2023 - Il decreto aggiorna la disciplina dell'iscrizione e della tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati alla difesa tecnica innanzi alle Corti di giustizia tributaria, individuando i requisiti professionali, le modalità di iscrizione, gli obblighi di formazione continua, le procedure di sospensione e cancellazione e i meccanismi di vigilanza sulle attività di difesa svolte dai soggetti iscritti.
La riforma della giurisdizione tributaria operata dalla L. 130/2022 ha riorganizzato profondamente il sistema della giustizia tributaria, istituendo le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado al posto delle precedenti Commissioni tributarie e introducendo la figura del magistrato tributario professionale. In coerenza con tale riforma, è stata aggiornata anche la disciplina della difesa tecnica, con la valorizzazione dei requisiti professionali e della formazione continua dei difensori.
Il decreto individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei difensori tributari abilitati. Il principale requisito è il possesso di una qualifica professionale che attesti la competenza tecnica nella materia tributaria. Sono ammessi alla difesa avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti commerciali e altre categorie specifiche di soggetti, secondo l'articolazione storica della disciplina italiana della difesa tributaria.
La disciplina mantiene un'ampia gamma di soggetti abilitati alla difesa tecnica, riconoscendo la specificità del contenzioso tributario e la pluralità di competenze necessarie (giuridiche, contabili, fiscali). L'estensione dell'abilitazione a categorie professionali diverse riflette il valore della specializzazione tecnica nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e con la giurisdizione tributaria.
Uno degli elementi più qualificanti del decreto è la previsione di obblighi di formazione continua specifica in materia tributaria. La rapida evoluzione del quadro normativo, segnata dalla stagione di riforma fiscale del 2023-2024, rende essenziale un costante aggiornamento dei difensori. La formazione continua può essere erogata attraverso corsi di ordini professionali, enti accreditati, scuole di formazione tributaria, secondo modalità definite dal decreto.
L'iscrizione all'elenco avviene tramite procedura telematica, con verifica dei requisiti e validazione da parte dell'organo competente. La gestione dell'elenco è centralizzata e consente la verifica immediata dell'abilitazione del difensore in occasione del deposito degli atti processuali. La trasparenza dell'elenco contribuisce alla fluidità del processo telematico e alla tutela del contribuente.
Il decreto disciplina le procedure di sospensione e cancellazione dall'elenco. La sospensione può essere disposta in casi di temporanea perdita dei requisiti (ad esempio, sospensione dall'ordine professionale di appartenenza) o di procedimenti disciplinari pendenti. La cancellazione interviene in casi di gravi violazioni o di definitiva perdita dei requisiti. Sono previste garanzie procedimentali a tutela del difensore.
Il decreto attribuisce specifici poteri di vigilanza sulle attività di difesa svolte dai soggetti iscritti. La vigilanza si esercita in coordinamento con gli ordini professionali di appartenenza e mira a garantire la correttezza dell'esercizio della difesa, il rispetto del codice deontologico applicabile e la tutela degli interessi del contribuente assistito.
La figura del difensore tributario assume nuovo rilievo nel processo riformato dal D.Lgs. 220/2023. Le innovazioni introdotte (processo telematico generalizzato, contraddittorio preventivo, valorizzazione della prova testimoniale in casi specifici, processo decisorio strutturato) ridisegnano lo scenario operativo della difesa e impongono al difensore una più ampia gamma di competenze tecniche.
Il decreto rappresenta un tassello complementare della riforma della giustizia tributaria, valorizzando la qualità della difesa come presupposto della tutela effettiva del contribuente. La professionalizzazione della giurisdizione tributaria, con la figura del magistrato professionale, richiede coerentemente un rafforzamento del profilo del difensore tributario, in un'ottica di simmetria fra giudicante e difesa che assicuri il pieno rispetto del principio del contraddittorio e dell'effettività della tutela giurisdizionale.