Ministero dell'Economia IRPEF / IRES D.M. MEF 24/05/2024 - 24/05/2024

D.M. MEF 24/05/2024 - Il decreto aggiorna le linee guida sui prezzi di trasferimento applicabili nei rapporti fra imprese associate, recependo le più recenti raccomandazioni OCSE e disciplinando in modo coordinato gli oneri documentali, l'analisi di comparabilità, la determinazione del valore di libera concorrenza per le operazioni infragruppo, le procedure di accordo preventivo con l'amministrazione e i criteri di applicazione delle penalty protection per le imprese che adottano una documentazione conforme.

Approfondimento

Linee guida sui prezzi di trasferimento

Il quadro internazionale

La disciplina dei prezzi di trasferimento ha le sue radici nella collaborazione multilaterale fra Stati promossa dall'OCSE, che ha elaborato linee guida costantemente aggiornate per assicurare che le operazioni infragruppo siano valutate secondo il principio di libera concorrenza. Il principio mira a evitare che la fissazione dei prezzi nei rapporti tra parti correlate si traduca in arbitraggi fiscali fra giurisdizioni a diversa imposizione, garantendo un'equa allocazione dei profitti.

Il quadro normativo interno

In Italia il principio del valore di libera concorrenza è recepito dall'art. 110, comma 7, del TUIR, che disciplina la rideterminazione del reddito delle imprese che operano in transazioni con soggetti non residenti facenti parte del medesimo gruppo. La normativa è stata oggetto di significative modifiche nel tempo, anche per allinearla all'evoluzione del contesto internazionale e per introdurre meccanismi di tutela del contribuente che adotta comportamenti diligenti.

La metodologia di determinazione del valore

Il decreto individua le metodologie applicabili per determinare il valore di libera concorrenza: confronto del prezzo, prezzo di rivendita, costo maggiorato, margine netto della transazione, ripartizione degli utili. La scelta della metodologia più appropriata dipende dalla natura della transazione, dalla disponibilità di dati comparabili e dalle caratteristiche dell'attività svolta dalle parti correlate. La metodologia adottata deve essere illustrata nella documentazione e deve essere coerente con le specificità del caso concreto.

Gli oneri documentali

Gli oneri documentali costituiscono il cuore operativo del sistema. Il masterfile fornisce una descrizione complessiva del gruppo, della struttura organizzativa, della catena del valore e delle politiche di transfer pricing adottate. Il local file approfondisce la posizione della singola entità italiana, descrivendo le transazioni rilevanti, le funzioni esercitate, gli asset utilizzati, i rischi assunti e l'applicazione concreta della metodologia di transfer pricing. La documentazione deve essere predisposta in tempo utile e comunicata all'amministrazione su richiesta.

La penalty protection

L'adesione al sistema documentale consente al contribuente di beneficiare del regime di penalty protection. In presenza di rettifiche dei prezzi di trasferimento operate dall'amministrazione finanziaria, la sanzione per dichiarazione infedele non si applica se la documentazione è completa, conforme e tempestivamente comunicata. Il beneficio costituisce un importante incentivo all'adozione di prassi documentali rigorose e contribuisce a un rapporto di reciproca trasparenza fra contribuente e amministrazione.

Le procedure di accordo preventivo

Il decreto coordina la disciplina degli oneri documentali con le procedure di accordo preventivo previste dall'art. 31-ter del DPR 600/1973 (advance pricing agreement). L'accordo preventivo consente al contribuente di concordare con l'amministrazione finanziaria la metodologia di transfer pricing applicabile a determinate transazioni per un periodo pluriennale, ottenendo un livello superiore di certezza giuridica. La documentazione di transfer pricing è coerente con l'accordo eventualmente raggiunto.

Profili evolutivi

Il sistema italiano dei prezzi di trasferimento si è progressivamente allineato alle indicazioni del progetto OCSE BEPS e ai pilastri della riforma internazionale della tassazione (Pillar One e Pillar Two). L'adozione dell'imposta minima globale, in particolare, incide sulle scelte di transfer pricing, riducendo gli incentivi al trasferimento di profitti in giurisdizioni a bassa imposizione e rafforzando l'importanza di una documentazione adeguata.

Inquadramento sistematico

La disciplina dei prezzi di trasferimento rappresenta uno snodo essenziale della fiscalità internazionale d'impresa. Il decreto aggiorna lo strumentario tecnico a disposizione del contribuente e dell'amministrazione finanziaria, in coerenza con il quadro multilaterale e con l'esigenza di assicurare equilibrio fra esigenze repressive e garanzie del contribuente. La qualità della consulenza professionale in materia incide direttamente sulla capacità del contribuente di gestire i rischi fiscali connessi all'operatività internazionale del gruppo.

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