Ministero dell'Economia Accertamento e riscossioneReati tributari D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - 14/06/2024

D.Lgs. 87/2024 - «La revisione del sistema sanzionatorio tributario in attuazione della delega fiscale (L. 111/2023) ridefinisce in senso proporzionalistico le sanzioni amministrative per le principali violazioni dichiarative, di versamento e contabili, riduce le aliquote minime e massime, rivede le cause di non punibilità penale ampliando il rilievo del pagamento del debito e della crisi di liquidità, e introduce specifiche cause di esclusione della punibilità per il contribuente in adempimento collaborativo».

Approfondimento

D.Lgs. 87/2024 - Riforma del sistema sanzionatorio tributario

Il contesto della riforma

La revisione del sistema sanzionatorio tributario rappresenta uno dei tasselli principali della riforma fiscale attuativa della L. 111/2023. La delega fissava principi e criteri direttivi orientati a: ricondurre le sanzioni amministrative a parametri di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione; coordinare le sanzioni amministrative con quelle penali, evitando sovrapposizioni e duplicazioni; valorizzare le condotte collaborative e il pagamento spontaneo del debito; affrontare in modo specifico le situazioni di crisi di liquidità.

La revisione delle sanzioni per dichiarazione infedele

La sanzione per dichiarazione infedele, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 471/1997, è stata rimodulata con riduzione dell'aliquota base. L'aliquota ordinaria, prima fissata dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta, è stata ridotta. È stata mantenuta una graduazione in funzione della percentuale di reddito non dichiarato rispetto a quello dichiarato (con aggravamento progressivo per le infedeltà più significative). La modulazione si fonda sull'idea che la gravità della violazione cresce con il quantum sottratto a tassazione, e che la sanzione deve essere proporzionata alla condotta sostanziale.

La nuova disciplina dell'omesso versamento

La sanzione per omesso versamento dei tributi è stata uniformata. Tutte le ipotesi di omesso o ritardato versamento (IVA, ritenute, imposte sui redditi) sono assoggettate a un'unica aliquota del 25 per cento, ridotta rispetto al precedente 30 per cento. Resta ferma la riduzione automatica per ritardi limitati (1/15 per giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno, applicabile in sede di ravvedimento). La semplificazione razionalizza il sistema, eliminando differenziazioni di scarsa giustificazione sistematica.

La distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti

Il decreto ha precisato la distinzione tra crediti d'imposta inesistenti (assenza dei presupposti) e crediti non spettanti (presupposti presenti ma applicazione non corretta), con regimi sanzionatori differenziati. La sanzione per indebita compensazione di credito inesistente è elevata (dal 100 al 200 per cento del credito), con termine di accertamento di otto anni; la sanzione per credito non spettante è più contenuta (25 per cento), con termine ordinario. La distinzione, già operativa nella giurisprudenza, è ora codificata con maggior chiarezza, riducendo il contenzioso interpretativo.

Le cause di non punibilità penale: pagamento del debito

Il decreto ha ampliato significativamente il rilievo del pagamento del debito tributario come causa di non punibilità penale. La disciplina dell'art. 13 del D.Lgs. 74/2000 è stata estesa: il pagamento integrale del debito (imposta, sanzioni, interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado esclude la punibilità per i reati di omesso versamento (artt. 10-bis, 10-ter), indebita compensazione (art. 10-quater), dichiarazione infedele (art. 4 in talune ipotesi). Il pagamento può avvenire attraverso strumenti deflativi (accertamento con adesione, conciliazione, definizioni agevolate) o attraverso ravvedimento operoso.

La crisi di liquidità come causa di non punibilità

Una delle novità più rilevanti è l'introduzione di una specifica disciplina della crisi di liquidità documentata come causa di non punibilità o di attenuazione della responsabilità penale. La disposizione recepisce orientamenti giurisprudenziali (in particolare Cass. SS.UU. n. 37424/2013) e li sistematizza, prevedendo che, in caso di crisi di liquidità improvvisa, oggettiva e documentata, il contribuente possa essere escluso dalla punibilità per i reati di omesso versamento. La crisi deve essere non riconducibile a scelte gestionali del contribuente e deve aver impedito oggettivamente il pagamento.

Le agevolazioni per i contribuenti in adempimento collaborativo

Il decreto ha introdotto specifiche cause di esclusione della punibilità penale per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015, come riformato dal D.Lgs. 221/2023). Per le violazioni segnalate spontaneamente dall'Amministrazione attraverso il dialogo cooperativo, è esclusa l'applicazione delle sanzioni penali, salvo il caso di violazioni dolose. La disciplina rafforza l'attrattività del regime di adempimento collaborativo, coerentemente con la filosofia di favorire le condotte trasparenti.

La revisione delle soglie penali

Il decreto è intervenuto su alcune soglie di punibilità dei reati tributari. Le modifiche hanno riguardato in particolare: la soglia per la dichiarazione infedele (rivista al rialzo per concentrare la risposta penale sulle condotte di maggior offensività); l'omessa dichiarazione (con coordinamento con le soglie amministrative). Le modifiche operano nel rispetto del principio di legalità penale e del favor rei: le condotte già commesse e non più costituenti reato non sono più punibili.

Il regime transitorio

Il regime transitorio è articolato. Per le sanzioni amministrative, le nuove misure si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, salvo il principio del favor rei: se la nuova disciplina è più favorevole al contribuente, si applica anche alle violazioni anteriori non ancora definite. Per i reati, le modifiche operano secondo le regole generali della successione di leggi penali nel tempo, con applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli.

L'impatto sui contribuenti e sui professionisti

La riforma ha implicazioni operative significative. I professionisti sono chiamati a un aggiornamento approfondito delle conoscenze sanzionatorie, a un ripensamento delle strategie difensive in sede di contenzioso e di pianificazione, a un'attenta gestione dei profili di rischio per le crisi di liquidità. La valorizzazione del pagamento del debito impone una rinnovata attenzione agli strumenti deflativi e al ravvedimento operoso come modalità di chiusura dei rapporti.

Inquadramento sistematico

Il D.Lgs. 87/2024 si inserisce in un più ampio movimento di razionalizzazione e modernizzazione del sistema sanzionatorio tributario, in linea con le tendenze europee verso la proporzionalità e la valorizzazione delle condotte collaborative. La riforma non risolve tutti i nodi del sistema, ma rappresenta un passo significativo verso un assetto più coerente, prevedibile e proporzionato. L'esperienza applicativa nei prossimi anni consentirà di valutarne la tenuta e di individuare eventuali ulteriori affinamenti necessari.

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