Cass. n. 12230/2025 - «Negli istituti conciliativi e deflattivi del contenzioso tributario prevedere effetti premiali tanto maggiori quanto più efficiente (e quanto più pronta) fosse la chiusura della controversia, potenziale o attuale. Le proposte avanzate in tale sede, avendo natura transattiva, non possono essere valorizzate come ammissioni o riconoscimenti nel successivo giudizio».
La conciliazione giudiziale consente alle parti di definire in tutto o in parte la controversia tributaria pendente davanti alle Corti di giustizia tributaria, con conseguente riduzione delle sanzioni amministrative. Insieme agli altri istituti deflattivi, persegue la finalità di ridurre il contenzioso e di addivenire a una definizione condivisa del rapporto impositivo.
La Corte individua il fondamento di questi istituti nella modulazione degli effetti premiali in funzione dell'efficienza e della prontezza nella chiusura della controversia. Il sistema riconosce un beneficio crescente al contribuente quanto più rapida e anticipata sia la definizione: la riduzione sanzionatoria è maggiore nelle fasi iniziali e si riduce con il progredire del giudizio.
La graduazione del vantaggio premiale risponde a un obiettivo di politica deflattiva: premiare la collaborazione tempestiva e disincentivare la prosecuzione di liti che potrebbero essere definite in via conciliativa. La coerenza interna della disciplina è così assicurata dal collegamento tra entità del beneficio e momento della definizione.
Le proposte avanzate in sede conciliativa hanno natura transattiva: sono dirette alla composizione bonaria del rapporto tributario e non implicano un riconoscimento della fondatezza della pretesa. Si tratta di manifestazioni negoziali, espressione della volontà di chiudere la lite, non di valutazioni sul merito della controversia.
Proprio in ragione di tale natura, le proposte conciliative non possono essere valorizzate come ammissioni o riconoscimenti nel successivo giudizio. La Corte esclude che le aperture manifestate nel tentativo di conciliazione possano assumere efficacia confessoria o essere utilizzate a sfavore della parte qualora il tentativo non vada a buon fine.
L'inutilizzabilità delle proposte risponde all'esigenza di preservare l'effettività e l'appetibilità degli strumenti conciliativi. Se le aperture potessero essere ritorte contro la parte, queste sarebbero scoraggiate dall'esplorare soluzioni negoziali, frustrando la finalità deflattiva perseguita dal legislatore.
Il principio affermato è coerente con quanto ribadito da Cass. n. 21886/2025 in materia di mediazione tributaria, a conferma di un indirizzo unitario sull'inutilizzabilità nel giudizio delle proposte rese nelle fasi deflattive, quale che sia lo specifico istituto.
La decisione consolida l'orientamento secondo cui le condotte tenute in sede conciliativa restano confinate a quella fase e non condizionano l'esito del giudizio di merito, dove la pretesa impositiva deve essere provata secondo le ordinarie regole. Ne risulta rafforzata la distinzione tra dimensione negoziale-deflattiva e dimensione contenziosa del rapporto tributario, in funzione di certezza del diritto e di leale collaborazione tra le parti.