Cass. n. 21886/2025 - «La ratio degli istituti deflattivi del contenzioso - tra cui la mediazione tributaria - risiede nel prevedere effetti premiali tanto maggiori quanto più efficiente e pronta sia la chiusura della controversia, potenziale o attuale. Le proposte formulate dalle parti in sede di mediazione hanno natura transattiva e sono finalizzate alla definizione bonaria della lite: non costituiscono pertanto ammissioni utilizzabili nel successivo giudizio, né assumono alcun valore confessorio».
Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario sono strumenti volti a definire la controversia, potenziale o già pendente, evitando o riducendo il ricorso al giudice. Rientrano in questa categoria l'accertamento con adesione, l'acquiescenza, la conciliazione giudiziale e, nel quadro previgente, la mediazione tributaria. Il loro tratto comune è la natura premiale: a fronte della collaborazione del contribuente e della rinuncia o limitazione della lite, l'ordinamento riconosce una riduzione delle sanzioni.
La mediazione costituiva una fase obbligatoria e preventiva per le controversie di minore valore, finalizzata a verificare la possibilità di una composizione bonaria prima dell'instaurazione del giudizio. In tale sede le parti formulano proposte reciproche, esplorando soluzioni che tengano conto sia della pretesa erariale sia delle ragioni del contribuente.
La Corte individua la ratio di questi istituti nella previsione di effetti premiali graduati in funzione dell'efficienza e della prontezza della definizione: quanto più rapida e anticipata è la chiusura della controversia, tanto maggiore è il beneficio riconosciuto. Si tratta di un meccanismo che incentiva comportamenti collaborativi e persegue un obiettivo di economia processuale e di certezza del rapporto tributario.
Le proposte formulate in sede di mediazione hanno natura transattiva: sono manifestazioni dirette alla composizione bonaria del rapporto e non costituiscono un riconoscimento della fondatezza della pretesa avanzata dall'amministrazione. La loro funzione è negoziale, non probatoria.
Da questa natura discende che le proposte e le ammissioni rese nel procedimento di mediazione non possono essere utilizzate come ammissioni nel successivo giudizio, né assumere valore confessorio a carico del contribuente. Diversamente opinando, si scoraggerebbe il ricorso agli istituti deflattivi, poiché le parti temerebbero che le aperture manifestate possano essere ritorte contro di loro.
La decisione ribadisce la netta separazione tra la fase conciliativa, retta da finalità deflattive e transattive, e la fase contenziosa, nella quale la pretesa impositiva deve essere provata dall'amministrazione secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio. Le condotte tenute nella prima non condizionano l'esito della seconda.
Il principio si pone in continuità con l'orientamento espresso, in termini analoghi, da Cass. n. 12230 dell'8 maggio 2025, confermando la stabilità dell'indirizzo in materia di effetti premiali e di inutilizzabilità delle proposte conciliative.
La pronuncia tutela l'effettività e l'appetibilità degli strumenti deflattivi, valorizzandone la coerenza con i principi di buona fede e collaborazione tra fisco e contribuente. Riconoscere alle proposte conciliative natura transattiva e non confessoria preserva la libertà delle parti di esplorare soluzioni negoziali, contribuendo alla riduzione del carico del contenzioso e alla definizione tempestiva dei rapporti tributari.