Corte Costituzionale IRPEF / IRES Corte Cost. n. 156/2024 - 12/09/2024

Corte Cost. n. 156/2024 - «La differenziazione del regime IRES per gli enti del terzo settore rispetto agli enti commerciali non costituisce di per sé violazione del principio di uguaglianza, in quanto giustificata dalla diversa funzione economico-sociale degli enti destinatari e dalla loro specifica disciplina di settore; il legislatore conserva ampia discrezionalità nella modulazione delle agevolazioni, purché operi scelte coerenti con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva».

Approfondimento

Regime IRES degli enti del terzo settore

Il contesto della riforma del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, ha riorganizzato la disciplina degli enti che svolgono attività di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. La riforma ha introdotto un quadro normativo unitario, fondato sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e su un'articolata disciplina tributaria che differenzia gli enti del terzo settore dagli enti commerciali e dagli enti non commerciali ordinari.

Il regime fiscale degli enti del terzo settore

Il regime tributario degli enti del terzo settore si caratterizza per una serie di agevolazioni, alcune di carattere generale e altre di natura settoriale. Sul piano IRES, la disciplina prevede regimi forfetari di determinazione del reddito per gli enti che svolgono attività di interesse generale a carattere commerciale, esenzioni per le attività non commerciali e specifiche detrazioni per soggetti che effettuino erogazioni liberali. La piena operatività di taluni profili è stata subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato.

I principi costituzionali rilevanti

La Corte ribadisce che la differenziazione del regime tributario fra enti del terzo settore ed enti commerciali non viola il principio di uguaglianza, in quanto giustificata da una specifica funzione economico-sociale degli enti destinatari. La sussidiarietà orizzontale, sancita dall'art. 118 della Costituzione, e la valorizzazione delle formazioni sociali, espressa dall'art. 2, costituiscono fondamenti costituzionali della peculiarità del regime.

Il margine di discrezionalità del legislatore

La Corte riconosce al legislatore ampia discrezionalità nella modulazione delle agevolazioni e degli oneri tributari, purché esercitata nel rispetto dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva. Sono dunque ammissibili scelte legislative che differenzino i regimi in base alla natura giuridica dell'ente, alla tipologia di attività svolta, alle dimensioni economiche o ad altri criteri oggettivi, purché tali criteri siano logicamente connessi alla finalità della disciplina e non si traducano in disparità di trattamento prive di giustificazione razionale.

Coordinamento con la disciplina europea

Un aspetto sensibile è il coordinamento con la disciplina europea degli aiuti di Stato, che ha imposto limiti all'estensione delle agevolazioni. La Corte richiama il dovere del legislatore di osservare i vincoli derivanti dall'ordinamento UE e segnala come molte delle ridefinizioni successive del regime trovino origine proprio nell'esigenza di assicurare la compatibilità eurounitaria.

Le ricadute sulla pratica professionale

Per i professionisti che assistono enti del terzo settore, la pronuncia fornisce un riferimento argomentativo importante per difendere la legittimità del regime in sede contenziosa. Al tempo stesso, conferma la necessità di una corretta qualificazione giuridica dell'ente, dell'iscrizione al RUNTS e del rispetto degli adempimenti dichiarativi e contabili previsti dal Codice. La consulenza fiscale agli enti del terzo settore richiede una conoscenza puntuale dei numerosi regimi forfetari e delle specifiche regole di determinazione del reddito.

Profili evolutivi

La stagione riformatrice ha progressivamente perfezionato il regime, anche in connessione con la fiscalità internazionale e con i nuovi strumenti di pianificazione fiscale degli enti non profit. Il quadro è destinato a ulteriori interventi, in particolare per gli aspetti di interazione con la disciplina IVA e con le agevolazioni in materia di imposte indirette.

Inquadramento sistematico

La pronuncia consolida una linea giurisprudenziale che valorizza la specificità del terzo settore come polo distinto dall'economia commerciale ordinaria, meritevole di un trattamento fiscale coerente con la sua funzione di utilità sociale. Le coordinate fornite dalla Corte costituiscono un riferimento per le scelte future del legislatore e per l'interpretazione adeguatrice delle disposizioni vigenti, in un ambito in cui la qualità della disciplina incide direttamente sulla capacità del terzo settore di svolgere il proprio ruolo di sussidiarietà nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

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