Corte Cost. n. 46/2023 - «Le sanzioni amministrative tributarie applicabili alle violazioni in materia di IVA devono rispettare i principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, anche alla luce del diritto dell'Unione; il legislatore nazionale dispone di un margine di apprezzamento nella scelta delle tipologie di sanzione, purché la misura concretamente comminata non risulti manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della violazione e al pregiudizio recato al gettito».
Le sanzioni amministrative tributarie sono soggette ai principi costituzionali di legalità, ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella scelta delle tipologie e delle misure sanzionatorie, ma tale discrezionalità incontra il limite della razionalità intrinseca della disciplina e della proporzionalità tra entità della sanzione e gravità del fatto.
In materia di IVA il sindacato della Corte Costituzionale incontra un ulteriore parametro: il principio di proporzionalità affermato dal diritto dell'Unione europea, costantemente richiamato dalla Corte di Giustizia in materia di tributi armonizzati. Le sanzioni nazionali devono essere conformi a tale principio, evitando che la repressione del comportamento del contribuente si traduca in un onere economico eccessivo, idoneo a comprimere ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica e il principio di neutralità che caratterizza il sistema dell'imposta sul valore aggiunto.
La Corte ribadisce l'esigenza di una graduazione delle sanzioni in funzione della natura della violazione. Le violazioni meramente formali, che non incidono sulla determinazione del tributo e non recano pregiudizio al gettito, non possono essere assoggettate a sanzioni eccessivamente afflittive. Le violazioni sostanziali, che incidono sull'effettivo accertamento e versamento del tributo, devono essere colpite con sanzioni proporzionate al pregiudizio recato. Le violazioni gravemente fraudolente, infine, possono giustificare sanzioni di particolare severità.
La proporzionalità è valutata in relazione alla gravità del comportamento e al pregiudizio per l'erario. La Corte richiama il valore degli elementi di buona fede del contribuente, la presenza di precedenti violazioni, la collaborazione prestata nel corso del procedimento di accertamento, gli effetti effettivi della violazione sul gettito. Una sanzione manifestamente sproporzionata, anche se contenuta nella forbice edittale, può risultare incostituzionale.
La pronuncia fornisce un parametro argomentativo importante per la difesa del contribuente nel contenzioso tributario. Quando la sanzione concretamente comminata appare incongrua rispetto alla violazione, il difensore può invocare il principio di proporzionalità per ottenerne la rideterminazione. La giurisprudenza tributaria recente, anche di legittimità, ha valorizzato questo approccio, ammettendo riduzioni della sanzione in presenza di elementi di buona fede o di violazioni meramente formali.
La Corte ha pronunciato la decisione prima dell'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio attuata dal D.Lgs. 87/2024, che ha rimodellato in senso di maggiore proporzionalità diverse fattispecie. La sentenza conserva tuttavia rilievo sistematico, perché fornisce le coordinate costituzionali entro cui la nuova disciplina deve essere letta e applicata.
La decisione si inserisce in un orientamento consolidato che valorizza la proporzionalità come fondamento costituzionale dell'apparato sanzionatorio tributario, anche in materia IVA. L'intreccio fra parametri costituzionali interni e principi del diritto dell'Unione europea genera un sistema multilivello di tutela che impone al legislatore e all'amministrazione finanziaria un costante esercizio di equilibrio tra esigenze repressive ed esigenze di garanzia del contribuente. La pronuncia è destinata a influenzare le pronunce successive, costituendo un riferimento argomentativo essenziale per le questioni di legittimità costituzionale e per i giudizi di compatibilità eurounitaria delle sanzioni tributarie.