Corte Cost. n. 158/2020 - «Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del DPR 131/1986, nella parte in cui, come modificato dalla L. 205/2017 e dalla L. 145/2018, limita la riqualificazione dell'atto sottoposto a registrazione ai soli elementi desumibili dall'atto medesimo, escludendo elementi extratestuali e atti collegati; la previsione attua un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di certezza dei rapporti tributari e l'esigenza di evitare l'elusione, riservando quest'ultima all'autonomo strumento dell'abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000».
L'art. 20 del DPR 131/1986 ha conosciuto una significativa evoluzione interpretativa. La formulazione originaria («l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente») aveva alimentato, nella giurisprudenza, un orientamento espansivo: l'ufficio poteva riqualificare l'atto considerando non solo il contenuto formale, ma anche il complessivo risultato economico-giuridico perseguito attraverso un'operazione composta da più atti collegati. La conseguenza era la tassazione di operazioni complesse (cessione di partecipazioni, conferimento e successiva cessione di partecipazioni) come cessioni di azienda, con applicazione dell'aliquota proporzionale.
Il legislatore ha modificato l'art. 20 con la L. 205/2017, integrata dalla L. 145/2018, restringendo significativamente la portata della riqualificazione. La nuova formulazione precisa che la riqualificazione deve fondarsi sull'atto «sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo», escludendo gli elementi extratestuali e gli atti collegati. La modifica ha avuto un significato anche di interpretazione autentica della norma originaria, ponendo fine all'orientamento espansivo della Cassazione.
La nuova formulazione è stata sospettata di incostituzionalità sotto diversi profili: contrasto con la capacità contributiva (art. 53 Cost.) per la presunta facoltà di sottrarre alla tassazione operazioni economicamente equivalenti a quelle tassate; contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per la disparità di trattamento tra operazioni economicamente equivalenti; contrasto con il buon andamento (art. 97 Cost.) per la limitazione degli strumenti di contrasto all'elusione.
La Corte Costituzionale ha respinto la questione con motivazione articolata. In primo luogo, ha riconosciuto la legittima discrezionalità del legislatore nel definire l'oggetto dell'imposizione, distinguendo tra imposta di registro (che colpisce l'atto come tale) e imposte sui trasferimenti di ricchezza (che colpiscono la sostanza economica). L'imposta di registro ha radici storiche in una logica formalistica, coerente con la sua funzione anche di pubblicità degli atti, e la riconduzione a tale logica costituisce scelta legittima. In secondo luogo, la Corte ha valorizzato l'esistenza dello specifico strumento dell'abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000), idoneo a contrastare le operazioni effettivamente elusive nel rispetto delle garanzie procedurali (contraddittorio preventivo, motivazione rafforzata).
La pronuncia ha consolidato un quadro di significativa stabilità per le operazioni di riorganizzazione societaria. Le operazioni di scissione e conferimento di azienda seguite da cessione delle partecipazioni risultanti, tradizionalmente sospette di riqualificazione, sono oggi assoggettate a imposta di registro in misura fissa, salvo l'eventuale contestazione di abuso del diritto. La giurisprudenza successiva ha confermato l'applicazione della nuova disciplina anche alle operazioni anteriori all'entrata in vigore della L. 205/2017, valorizzando la natura interpretativa della norma.
Il rinvio alla disciplina dell'abuso del diritto operato dalla Corte ha implicazioni operative significative. L'Amministrazione che intenda contestare un'operazione complessa deve attivare la procedura specifica dell'art. 10-bis: contraddittorio preventivo con richiesta di chiarimenti, motivazione rafforzata dell'atto, indicazione puntuale degli indici dell'abuso (assenza di sostanza economica, vantaggio fiscale indebito, finalità essenziale del vantaggio fiscale). Le garanzie procedurali rappresentano un significativo aggravio per l'azione amministrativa rispetto alla mera riqualificazione ai fini del registro.
La pronuncia ha generato un dibattito sulla coerenza sistematica della distinzione tra imposta di registro (formalistica) e altri tributi (sostanziali). Una parte della dottrina ha rilevato come tale distinzione possa indebolire la coerenza del sistema impositivo, consentendo trattamenti diversi a operazioni economicamente equivalenti. Altra parte ha valorizzato il principio della certezza dei rapporti, che premia la chiarezza formale e la prevedibilità del prelievo, e l'autonomia delle scelte negoziali del contribuente.
Per i professionisti che assistono nelle operazioni di riorganizzazione, la pronuncia offre un quadro di maggior certezza, ma non elimina i rischi. La pianificazione delle operazioni deve essere attentamente strutturata per evitare configurazioni di abuso del diritto: la sostanza economica delle scelte va documentata, le ragioni extra-fiscali vanno valorizzate, la coerenza con le scelte gestionali dell'impresa va dimostrata. La preparazione documentale può essere decisiva in caso di contestazione, fornendo elementi a sostegno della genuinità dell'operazione.
L'esperienza applicativa successiva alla pronuncia mostra una significativa riduzione delle contestazioni di mera riqualificazione ai fini del registro, e un parallelo aumento delle contestazioni fondate sull'abuso del diritto. Il contenzioso si è spostato sull'analisi dei requisiti dell'abuso (assenza di sostanza economica, vantaggio fiscale indebito, finalità essenziale), con un approccio più sostanziale e meno formalistico. La giurisprudenza ha progressivamente affinato i criteri di valutazione, fornendo agli operatori un quadro più stabile.
La sentenza n. 158/2020 rappresenta un momento di sistemazione di una materia che era stata oggetto di significativo contenzioso. Il bilanciamento operato dal legislatore e dalla Corte tra certezza dei rapporti ed esigenze antielusive privilegia la prima nel comparto del registro, demandando le seconde allo specifico strumento dell'abuso. Tale soluzione, coerente con un'evoluzione del sistema tributario verso maggior prevedibilità e tutela del contribuente, ha consolidato un quadro di riferimento stabile per le operazioni di riorganizzazione e di pianificazione fiscale societaria.