Cass. civ., Sez. trib., n. 24015/2023 - «La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/1992 costituisce strumento deflattivo del contenzioso tributario e si articola in conciliazione fuori udienza e conciliazione in udienza, con riduzione delle sanzioni al 40% del minimo edittale in primo grado e al 50% in secondo grado; il perfezionamento richiede la sottoscrizione dell'accordo dalle parti e il successivo decreto del giudice tributario, senza possibilità di revoca unilaterale».
La conciliazione giudiziale è uno degli strumenti deflativi del contenzioso tributario, finalizzato a chiudere consensualmente le controversie pendenti, con benefici per entrambe le parti: il contribuente ottiene una significativa riduzione delle sanzioni; l'amministrazione consolida un'entrata, evitando i costi e l'incertezza del giudizio. La diffusione dello strumento è coerente con la tendenza generale a favorire la composizione amichevole delle liti, in linea con il principio della collaborazione tra fisco e contribuente codificato dall'art. 10 dello Statuto.
La disciplina è contenuta negli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/1992, che hanno conosciuto numerose modifiche. Le novità più recenti sono state introdotte dal D.Lgs. 220/2023, attuativo della delega fiscale (L. 111/2023), che ha ampliato il perimetro applicativo, modificato le percentuali di riduzione delle sanzioni e razionalizzato le procedure. La disciplina si applica a tutte le controversie tributarie, indipendentemente dal valore e dalla materia, con limitate eccezioni.
La conciliazione fuori udienza si svolge attraverso istanza scritta delle parti. Può essere proposta da entrambe congiuntamente o da una sola, con adesione successiva dell'altra. L'accordo è formalizzato attraverso decreto del presidente della commissione o del giudice del collegio (oggi Corti di Giustizia Tributaria, dopo la riforma del 2022). La conciliazione in udienza si svolge nel contesto dell'udienza di trattazione: il giudice può sollecitare le parti al tentativo di conciliazione, con eventuale verbale di accordo. Le due modalità rispondono a esigenze diverse: la prima consente di evitare l'udienza, la seconda valorizza il dialogo diretto.
Il beneficio principale per il contribuente è la riduzione delle sanzioni amministrative. La disciplina previgente prevedeva la riduzione al 40% del minimo edittale per la conciliazione in primo grado e al 50% per quella in secondo grado. Il D.Lgs. 220/2023 ha confermato e in parte rimodulato tali aliquote, mantenendo la differenziazione che premia la composizione anticipata. Le percentuali si applicano al minimo edittale, sicché il beneficio è particolarmente significativo nei casi di sanzioni elevate.
La conciliazione può riguardare la totalità delle pretese o una parte di esse. Le parti possono concordare il pagamento integrale dell'imposta con riduzione delle sanzioni, o anche una rideterminazione dell'imposta nei limiti di quanto consentito dalla discrezionalità delle amministrazioni in sede di accordo. Sono escluse dalla conciliazione le controversie di particolare carattere oggettivo o soggettivo (ad esempio, alcune materie con regimi specifici), ma il perimetro applicativo è molto ampio.
Le somme dovute in base all'accordo conciliativo devono essere versate entro venti giorni dalla data di sottoscrizione (per la conciliazione fuori udienza) o dalla redazione del verbale (per la conciliazione in udienza). È ammessa la rateizzazione: il pagamento può essere distribuito su un massimo di otto rate trimestrali, elevate a sedici se l'importo supera 50.000 euro. La prima rata coincide con il versamento iniziale entro venti giorni; le successive sono trimestrali, con applicazione degli interessi al saggio legale. Il mancato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio della conciliazione, con riapertura della controversia.
Il perfezionamento della conciliazione estingue la controversia per la parte oggetto dell'accordo. Se la conciliazione è totale, il giudizio si chiude con dichiarazione di cessata materia del contendere. Se è parziale, il giudizio prosegue per la parte non conciliata. La conciliazione preclude qualsiasi successiva contestazione sulle questioni definite, salvo ipotesi tassative di nullità per vizi sostanziali (ad esempio, errore o dolo).
L'accordo conciliativo deve essere sottoscritto da soggetti dotati dei poteri di rappresentanza delle parti: per il contribuente, il legale rappresentante o il difensore munito di procura speciale; per l'amministrazione, il dirigente competente o il difensore munito di delega. La completezza dei poteri di rappresentanza è essenziale: la mancanza di poteri o di procura specifica può essere causa di invalidità dell'accordo. Il decreto del giudice formalizza l'accordo e ne sancisce la validità.
Una volta formalizzato, l'accordo conciliativo è irrevocabile. Le parti non possono recedere unilateralmente, neanche se manifestino successivo ripensamento. La giurisprudenza ha consolidato il principio dell'autorità dell'accordo, in coerenza con l'esigenza di stabilità dei rapporti consolidati. Eventuali contestazioni successive devono fondarsi sui ristretti motivi di nullità dell'accordo (errore, dolo, violenza), con onere probatorio rigoroso a carico della parte che le solleva.
La conciliazione si affianca ad altri strumenti deflativi del contenzioso tributario: l'accertamento con adesione (art. 6 del D.Lgs. 218/1997), l'acquiescenza (art. 15 del D.Lgs. 218/1997), il reclamo-mediazione (art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, oggetto di importanti modifiche dal D.Lgs. 220/2023). La scelta dello strumento più appropriato dipende dalla fase procedurale, dal valore della controversia e dalla strategia difensiva. La conciliazione è tipicamente attivata quando il contenzioso sia già pendente e si profilino prospettive di soluzione consensuale.
La conciliazione si distingue dalle definizioni agevolate periodicamente introdotte dal legislatore (rottamazione, definizione liti pendenti). Le definizioni agevolate sono misure straordinarie, applicabili in finestre temporali limitate, con condizioni standardizzate. La conciliazione è strumento ordinario, attivabile in qualsiasi momento del giudizio. Le due figure possono coesistere: il contribuente può scegliere quella più conveniente nel caso concreto, valutando costi, tempi e prospettive.
La scelta di attivare la conciliazione richiede una valutazione strategica articolata. Vanno considerate: le prospettive di successo nel merito (probabilità di accoglimento del ricorso o conferma dell'avviso); il valore della controversia (costi del contenzioso vs. importo della pretesa); l'effetto della riduzione delle sanzioni; le esigenze finanziarie del contribuente; eventuali implicazioni per altre controversie collegate. Il dialogo con l'amministrazione è elemento essenziale: la disponibilità a negoziare reciproca aumenta le probabilità di successo.
La conciliazione è strumento maturo del sistema processuale tributario, espressione del principio di collaborazione tra fisco e contribuente. La sentenza n. 24015/2023 conferma la stabilità dei principi consolidati e la centralità dello strumento nella gestione del contenzioso. Per il professionista, la conciliazione richiede competenze negoziali oltre che tecniche, con valutazione attenta dei profili sostanziali e procedurali. Le riforme recenti hanno rafforzato l'attrattività dello strumento, contribuendo a una significativa riduzione dei tempi di definizione delle controversie.