Cass. civ., Sez. trib., n. 16834/2024 - «L'applicazione delle aliquote convenzionali ridotte sui dividendi, interessi e canoni in uscita è subordinata alla qualifica di beneficiario effettivo del percipiente, che deve essere il soggetto economicamente titolare dei flussi e non un mero intermediario o conduit; l'amministrazione può negare il beneficio convenzionale dimostrando l'interposizione, mentre il contribuente può fornire prova contraria con documentazione idonea, anche in coerenza con i principi della Direttiva ATAD e della giurisprudenza UE (Danish Cases)».
La nozione di beneficiario effettivo è stata introdotta nel modello convenzionale OCSE per evitare che soggetti residenti in paesi non firmatari di una convenzione potessero accedere ai benefici della stessa attraverso interposizioni di soggetti residenti in paesi firmatari. La nozione, originariamente formulata in modo sintetico, è stata progressivamente affinata dai commentari OCSE e dalla prassi interpretativa, con un approccio che valorizza la sostanza economica dei rapporti rispetto alle qualificazioni formali.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, in linea con il modello OCSE, prevedono aliquote ridotte sui dividendi, interessi e canoni pagati a soggetti residenti nell'altro Stato contraente, a condizione che questi siano i beneficiari effettivi dei flussi. La disciplina mira a evitare la doppia imposizione, riducendo l'imposta alla fonte applicata dallo Stato di residenza del soggetto pagatore. Senza la clausola del beneficiario effettivo, il sistema potrebbe essere strumentalmente utilizzato attraverso strutture interposte (treaty shopping).
La giurisprudenza nazionale e unionale ha individuato criteri sostanziali per la valutazione della qualifica di beneficiario effettivo. Il primo è la disponibilità giuridica dei flussi: il percipiente deve essere titolare del diritto al provento, libero da obblighi di trasferimento ad altri soggetti. Il secondo è la disponibilità economica: il percipiente deve effettivamente godere dei flussi nel proprio interesse, non per conto di terzi. Il terzo è l'autonomia decisionale: il percipiente deve essere libero di decidere come utilizzare i flussi (reinvestimento, distribuzione, accantonamento). Il quarto è la sostanza operativa: il percipiente deve avere una struttura economica adeguata, non essere una mera shell company.
La categoria tipica dei soggetti che non sono beneficiari effettivi è quella delle conduit company, soggetti interposti privi di autonoma sostanza economica, utilizzati per far transitare i flussi tra il pagatore e il beneficiario sostanziale. Indici tipici di una conduit sono: l'assenza di personale e mezzi adeguati, l'assenza di rischi imprenditoriali sostanziali, la coincidenza temporale tra incassi e successivi pagamenti, l'esistenza di obblighi contrattuali o di fatto di trasferire i flussi. La giurisprudenza ha sviluppato un repertorio articolato di indizi e criteri di valutazione.
Le sentenze della Corte di Giustizia UE T Danmark e Y Denmark del 2019 (cosiddette Danish Cases) hanno avuto un impatto sistemico sulla materia. La Corte ha affermato che il principio generale di divieto dell'abuso del diritto si applica anche all'applicazione delle direttive UE in materia di flussi infragruppo (Direttiva madre-figlia 2011/96/UE, Direttiva interessi e canoni 2003/49/CE), anche in assenza di clausole antielusive specifiche nelle direttive stesse o nelle norme nazionali di recepimento. Il principio antielusivo è quindi self-executing e impone di negare il beneficio in presenza di abuso, anche quando le condizioni formali della direttiva siano soddisfatte.
La Direttiva ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive 2016/1164/UE), recepita in Italia dal D.Lgs. 142/2018, ha introdotto un quadro coordinato di clausole antielusive di carattere generale e specifico (norma generale antiabuso, regola CFC, exit tax, regola di limitazione degli interessi, regola sui disallineamenti da ibridi). La disciplina ATAD si raccorda con i principi consolidati sul beneficiario effettivo e contribuisce a costruire un sistema integrato di contrasto alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. La giurisprudenza italiana applica i principi ATAD in coerenza con le linee interpretative consolidate.
L'onere probatorio è ripartito tra le parti. L'amministrazione che intenda negare il beneficio convenzionale deve fornire elementi che dimostrino l'interposizione, indicando indizi specifici di assenza di sostanza, di obblighi di trasferimento, di artificiosità della struttura. Il contribuente, una volta che l'amministrazione abbia adempiuto al proprio onere iniziale, deve fornire prova della qualifica di beneficiario effettivo del percipiente, attraverso documentazione specifica: organigramma del gruppo, struttura operativa del percipiente, autonomia decisionale, sostanza economica.
Molte convenzioni stipulate dall'Italia contengono clausole specifiche di limitazione dei benefici (Limitation on Benefits - LOB), che subordinano l'applicazione del regime convenzionale al rispetto di specifici test sostanziali (test del beneficiario qualificato, test dell'attività attiva, test del possesso indiretto). La Convenzione Multilaterale BEPS (MLI) ha introdotto in molti accordi la clausola del Principal Purpose Test (PPT), in base alla quale il beneficio convenzionale è negato quando uno degli scopi principali della struttura sia il conseguimento del beneficio stesso, salva la dimostrazione di coerenza con l'oggetto e lo scopo della convenzione.
In caso di diniego del beneficio convenzionale con conseguente doppia imposizione, il contribuente può attivare la procedura amichevole (MAP) prevista dalla convenzione applicabile o dalla direttiva UE 1852/2017. Le amministrazioni dei due paesi negoziano una soluzione che eviti la doppia imposizione, attraverso lo storno della pretesa dell'una o l'attribuzione di un credito d'imposta nell'altra. La procedura ha tempi lunghi ma offre uno strumento essenziale per situazioni internazionali complesse.
La difesa avverso contestazioni di interposizione richiede una solida documentazione della sostanza del percipiente: bilanci, organigrammi, contratti operativi, evidenze di personale e mezzi, autonomia decisionale documentata, coerenza dei flussi con l'attività esercitata. La predisposizione preventiva di un dossier strutturato è essenziale, soprattutto per strutture internazionali con rapporti significativi. La giurisprudenza UE costituisce risorsa importante, ma anche strumento utilizzato dall'amministrazione, sicché il contraddittorio richiede preparazione tecnica articolata.
Il tema del beneficiario effettivo riflette la tensione costante tra la libertà di organizzazione economica e gli interessi di tutela delle basi imponibili nazionali. La sentenza n. 16834/2024 conferma il pieno recepimento dei principi unionali e l'applicazione di un approccio sostanzialistico. Per il professionista, la materia richiede una visione integrata di diritto convenzionale, unionale e interno, con costante aggiornamento su un settore in continua evoluzione. La pianificazione internazionale deve fondarsi su scelte sostanziali, evitando strutture artificiose che rischiano di essere disconosciute dall'amministrazione.