Corte di Cassazione Accertamento e riscossione Cass. civ., Sez. trib., n. 4267/2024 - 16/02/2024

Cass. civ., Sez. trib., n. 4267/2024 - «I termini di prescrizione dei crediti tributari iscritti a ruolo seguono la natura del tributo: prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative tributarie e per i contributi previdenziali; prescrizione decennale per le imposte erariali; la notifica della cartella non determina conversione del termine prescrizionale in decennale, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016».

Approfondimento

Prescrizione dei crediti tributari iscritti a ruolo

Il quadro previgente e l'orientamento superato

Per molti anni la giurisprudenza aveva oscillato tra due posizioni in tema di prescrizione dei crediti tributari iscritti a ruolo. Una tesi sosteneva che la notifica della cartella di pagamento, equiparata a una sentenza passata in giudicato, comportasse la conversione di tutti i termini prescrizionali in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. (actio iudicati). L'altra tesi riteneva che ciascun tributo conservasse la propria prescrizione, indipendentemente dall'avvenuta notifica della cartella. L'incertezza generava un cospicuo contenzioso, con esiti differenziati a seconda del singolo orientamento giurisprudenziale.

La pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016

Le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 23397/2016, hanno definitivamente accolto la seconda tesi. Il ragionamento si fonda sulla natura della cartella di pagamento: si tratta di atto amministrativo di riscossione, finalizzato a intimare il pagamento di un credito iscritto a ruolo, ma non è assimilabile a un giudicato. Manca infatti l'elemento dell'accertamento giudiziale del rapporto: la cartella deriva da atti amministrativi (avvisi di accertamento, comunicazioni di irregolarità) che possono anche non essere stati impugnati o essere stati impugnati ma non aver dato luogo a giudicato.

I termini di prescrizione applicabili

La giurisprudenza ha consolidato il quadro dei termini prescrizionali applicabili. Le imposte erariali (IRES, IRPEF, IVA, imposta di registro, imposta di successione) si prescrivono in dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. per i crediti che non hanno previsioni specifiche. Le sanzioni amministrative tributarie si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997. I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 3 della L. 335/1995. I tributi locali (IMU, TARI, addizionali comunali) si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006.

La decorrenza della prescrizione

La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Per i crediti iscritti a ruolo, la giurisprudenza ha individuato come dies a quo la data in cui il credito è divenuto esigibile, tipicamente la data di notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento, comunicazione di irregolarità). Per i crediti non oggetto di accertamento ma derivanti dalla dichiarazione del contribuente, la prescrizione decorre dal termine di pagamento previsto dalla legge.

Gli atti interruttivi

La prescrizione è interrotta dagli atti tipici previsti dal codice civile: notifica di atti di costituzione in mora, riconoscimento del diritto da parte del debitore, atti del processo. In materia tributaria, sono atti interruttivi la notifica dell'avviso di accertamento, la notifica della cartella di pagamento, la notifica dell'intimazione di pagamento, la notifica dell'atto di pignoramento. Anche atti di natura amministrativa-procedurale possono avere efficacia interruttiva, secondo l'orientamento giurisprudenziale che valorizza la funzione di sollecitazione del pagamento.

La sospensione della prescrizione

La prescrizione è sospesa nei casi previsti dalla legge. In materia tributaria, sospendono la prescrizione la rateazione del debito (limitatamente al periodo della rateazione concessa), l'avvio di procedure concorsuali nei confronti del debitore, le sospensioni amministrative o giudiziali della riscossione. Le periodiche misure di sospensione legale (sospensioni per emergenze sanitarie, calamità naturali) possono comportare significative dilatazioni dei termini.

La prescrizione nel contenzioso pendente

Quando il contenzioso sull'avviso di accertamento sia pendente, la prescrizione è sospesa per il periodo di durata del giudizio in tutti i suoi gradi. La sospensione opera ai sensi dell'art. 39 del DPR 602/1973 e mira ad evitare che la durata del processo, non imputabile a comportamenti del creditore, possa pregiudicare la possibilità di riscuotere il tributo. Il decorso della prescrizione riprende dal momento in cui la sentenza passa in giudicato.

La prescrizione e gli atti propedeutici

Un tema delicato è quello della prescrizione del credito quando, dopo la notifica della cartella, l'agente della riscossione resti inerte per lungo tempo. La giurisprudenza ha confermato che, se non intervengono atti interruttivi nel termine prescrizionale applicabile al singolo tributo, la prescrizione si compie e il credito si estingue. Il contribuente può eccepire la prescrizione in qualsiasi stato del procedimento esecutivo e può ottenere lo sgravio della partita prescritta.

I rimedi del contribuente

Il contribuente che riceva atti della riscossione su crediti potenzialmente prescritti può attivare diversi rimedi. La via principale è l'impugnazione dell'atto stesso (intimazione, pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca) davanti al giudice tributario, eccependo la prescrizione. La giurisprudenza ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario in tutte le controversie relative all'esistenza del credito tributario, anche quando emergano in fase esecutiva. In alternativa, il contribuente può presentare istanza di sgravio all'agente della riscossione o all'ente impositore.

Il decreto rottamazione e la cartella

Le periodiche misure di definizione agevolata (cosiddette rottamazioni delle cartelle) hanno introdotto strumenti di chiusura delle posizioni pendenti a condizioni di favore. La normativa di volta in volta applicabile chiarisce gli effetti della definizione agevolata sulla prescrizione: l'adesione comporta tipicamente la rinuncia alle eccezioni di prescrizione per le partite incluse nella definizione, in cambio dell'azzeramento di interessi di mora e sanzioni.

Inquadramento sistematico

Il regime della prescrizione dei crediti tributari iscritti a ruolo è tema di grande importanza pratica, soprattutto in considerazione dei lunghi tempi che spesso intercorrono tra la formazione del credito e la sua effettiva riscossione. La sentenza n. 4267/2024 conferma la stabilità dell'orientamento delle Sezioni Unite e la specificità di ciascun termine prescrizionale. Per il professionista, la materia richiede un'attenta verifica delle date di notifica e degli atti interruttivi, con possibilità di significative opportunità difensive in caso di crediti datati e inerzie prolungate dell'agente della riscossione.

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