Cass. civ., Sez. trib., n. 8472/2024 - «Le risultanze delle indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/1973 generano presunzione legale relativa: i versamenti non giustificati sui conti riferibili al contribuente costituiscono ricavi o compensi non dichiarati, mentre la presunzione sui prelevamenti opera limitatamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014».
L'art. 32 del DPR 600/1973 e il parallelo art. 51 del DPR 633/1972 attribuiscono all'amministrazione finanziaria il potere di acquisire i dati delle movimentazioni finanziarie del contribuente presso banche, Poste, intermediari del risparmio gestito e operatori finanziari in genere. L'accesso ai dati è subordinato a un'autorizzazione formale dell'autorità sovraordinata e si estende ai conti riferibili anche a soggetti collegati al contribuente, quando emergano elementi che ne giustifichino l'estensione. La disposizione costituisce uno degli strumenti istruttori più incisivi a disposizione del fisco e ha alimentato un cospicuo contenzioso interpretativo.
La norma costruisce una doppia presunzione di carattere legale relativo. I versamenti non giustificati sono presunti ricavi o compensi non dichiarati. I prelevamenti non giustificati, originariamente assoggettati alla medesima regola, sono stati ridimensionati dalla Corte Costituzionale n. 228/2014, che ne ha esclusa l'applicabilità ai professionisti e lavoratori autonomi, ritenendo irragionevole l'equiparazione tra prelevamento e ricavo per soggetti che non operano con la struttura tipica dell'impresa. La presunzione sui prelevamenti resta dunque applicabile solo agli imprenditori commerciali.
La qualificazione legale della presunzione comporta che, una volta acquisite le movimentazioni, l'amministrazione non è tenuta a fornire ulteriore prova del fatto presunto: spetta al contribuente dimostrare che le somme movimentate non costituiscono materia imponibile. La prova contraria deve essere analitica e riferita a ogni singola operazione contestata: non sono ammessi richiami generici a redditi familiari, presunzioni di senso opposto o ricostruzioni di sintesi non documentate.
La giurisprudenza ha consolidato un repertorio di giustificazioni potenzialmente idonee: trasferimenti tra conti dello stesso intestatario, restituzioni di prestiti tra familiari documentati con scrittura privata di data certa, movimentazioni connesse a operazioni patrimoniali (vendite di immobili, di partecipazioni, di beni mobili registrati) supportate dai relativi atti, somme ricevute per successione o donazione regolarmente denunciate, redditi già assoggettati a imposizione e rinvenibili nelle dichiarazioni del contribuente o di familiari conviventi.
Non sono ritenute sufficienti dalla giurisprudenza le giustificazioni meramente generiche, le ricostruzioni di sintesi non ancorate a documenti, i richiami a presunzioni di senso opposto come la modesta dimensione dei consumi o la composizione del nucleo familiare. La Cassazione ha più volte ribadito che la prova deve essere puntuale e specifica, idonea a superare la presunzione legale per ciascuna movimentazione contestata.
Le indagini possono estendersi ai conti di soggetti collegati al contribuente quando vi siano elementi che giustifichino la riferibilità delle movimentazioni alla sua attività. Tipicamente vengono attratti nel perimetro i conti del coniuge, dei figli conviventi, di società partecipate o di soggetti interposti. La giurisprudenza ha richiesto che l'estensione sia supportata da elementi indiziari, evitando l'attrazione automatica di conti familiari in assenza di elementi concreti di riferibilità.
La fase istruttoria prevede tipicamente un contraddittorio con il contribuente, al quale viene chiesto di giustificare le movimentazioni rilevate. La risposta del contribuente costituisce elemento valutativo essenziale, e l'eventuale rifiuto o silenzio rafforza l'efficacia della presunzione. Sul piano processuale, il giudice tributario deve esaminare partitamente le giustificazioni offerte, motivando puntualmente l'eventuale rigetto.
Le indagini finanziarie costituiscono uno strumento di particolare efficacia per l'amministrazione, ma il loro corretto utilizzo richiede il rispetto di precise garanzie procedurali e probatorie. Per il professionista, la difesa esige un'attenta ricostruzione documentale delle movimentazioni e una rigorosa allegazione delle giustificazioni. La conservazione ordinata della documentazione bancaria e degli atti collegati, anche oltre i termini ordinari di prescrizione civilistica, costituisce presidio essenziale a fronte di eventuali contestazioni.