«Il meccanismo della scissione dei pagamenti previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni e alle società partecipate inserite negli elenchi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'obbligo per il cessionario o committente di versare l'IVA direttamente all'erario; il fornitore conserva integralmente il diritto alla detrazione e accede ai rimborsi accelerati, in coerenza con la decisione di esecuzione UE 2017/784 di autorizzazione alla deroga».
Lo split payment è stato introdotto in Italia nel 2015, con applicazione operativa dal 1° gennaio 2015, come misura antifrode IVA in un settore considerato particolarmente esposto: le forniture alla pubblica amministrazione. La logica è semplice: spostare il versamento dell'IVA dal fornitore (che potrebbe non versarla) al committente pubblico (che ha struttura e affidabilità tali da garantire il pagamento), neutralizzando il rischio di evasione. La misura si è dimostrata efficace e ha generato un significativo recupero di gettito.
Lo split payment costituisce deroga al regime ordinario dell'IVA, in cui l'imposta è versata dal fornitore. Per essere applicabile in Italia, ha richiesto autorizzazione del Consiglio UE, concessa con la decisione di esecuzione 2015/1401 e successivamente prorogata. L'ultima decisione di esecuzione (UE 2023/1552) ne ha confermato l'applicabilità fino al 30 giugno 2026, in coerenza con i risultati positivi conseguiti in termini di contrasto alla frode IVA. La proroga riflette la valutazione del legislatore nazionale sull'efficacia dello strumento.
L'art. 17-ter individua tassativamente i soggetti destinatari delle forniture in regime di split payment. Il primo gruppo comprende le amministrazioni dello Stato e gli organi di rilievo costituzionale (Camera, Senato, Corte Costituzionale, Presidenza della Repubblica). Il secondo gruppo comprende gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane). Il terzo gruppo comprende gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le università, le scuole, gli enti pubblici non economici. Il quarto gruppo, aggiunto successivamente, comprende le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco pubblicato dal MEF, che è aggiornato periodicamente.
Il funzionamento è strutturato per essere il più semplice possibile. Il fornitore emette fattura con l'IVA secondo le regole ordinarie, indicando in fattura la dicitura split payment ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972. Il committente paga al fornitore solo il netto (imponibile più eventuali oneri non IVA, ad esempio il bollo). Il committente versa l'IVA direttamente all'erario, attraverso le modalità previste (modello F24 con specifico codice tributo, o tramite il proprio sistema di gestione finanziaria). Il fornitore registra la fattura nel proprio registro vendite ma non versa l'IVA, che viene azzerata nella sua liquidazione periodica grazie al meccanismo della scissione.
In coerenza con il principio di neutralità, il fornitore in split payment conserva integralmente il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati per la propria attività. Questo crea una situazione fisiologica di credito IVA strutturale: l'IVA a debito è azzerata dal meccanismo dello split, mentre l'IVA a credito sui propri acquisti rimane integra. Il fornitore matura quindi un credito IVA che può essere utilizzato in compensazione orizzontale o richiesto a rimborso.
Per compensare l'effetto finanziario del credito strutturale, l'art. 38-bis, comma 10, del DPR 633/1972 prevede la possibilità per i fornitori in split payment di chiedere il rimborso accelerato del credito IVA, con tempi ridotti rispetto al regime ordinario. La disciplina prevede l'accesso prioritario al rimborso, semplificazioni documentali e tempi di erogazione contenuti. Il rimborso accelerato è strumento essenziale per la sostenibilità finanziaria delle imprese che lavorano prevalentemente con la pubblica amministrazione.
Non tutti i corrispettivi rientrano nello split payment. Sono escluse le operazioni soggette a regimi speciali che non prevedono l'addebito dell'IVA: le operazioni in reverse charge interno (quando applicabile, ad esempio nel settore edile), le operazioni esenti, le operazioni non imponibili, le operazioni con regime di liquidazione differita. Sono inoltre escluse le piccole operazioni e le compensazioni infragruppo della pubblica amministrazione, secondo le specifiche disposizioni della disciplina.
La fatturazione elettronica obbligatoria verso la pubblica amministrazione (FATTURAPA), disciplinata dal D.M. 55/2013, si raccorda con lo split payment. La fattura elettronica deve contenere un'apposita indicazione del regime di split payment, attraverso il valore S nel campo specifico del tracciato. L'integrazione tra i due meccanismi consente all'amministrazione un controllo strutturato delle operazioni e facilita la gestione automatica dei pagamenti separati di imponibile e IVA.
L'estensione dello split payment alle società partecipate dalla pubblica amministrazione ha generato un cospicuo contenzioso interpretativo. La giurisprudenza e la prassi hanno chiarito i criteri di individuazione: la società deve essere inserita nell'elenco MEF, aggiornato annualmente; la partecipazione pubblica deve essere di controllo o di influenza dominante; sono escluse le società quotate sui mercati regolamentati per la quota di partecipazione pubblica. La continua evoluzione della prassi richiede attento monitoraggio dell'elenco e tempestivo adeguamento delle modalità di fatturazione.
Le violazioni del regime di split payment comportano l'applicazione di sanzioni specifiche. L'omesso versamento dell'IVA da parte del committente è punito con la sanzione del 30%; l'errata indicazione in fattura del regime applicabile è punita con sanzioni formali. La giurisprudenza ha applicato i principi generali di proporzionalità delle sanzioni IVA, distinguendo tra violazioni meramente formali e violazioni con effettivo danno erariale. Quando lo split payment non sia stato applicato per errore di qualificazione del committente, ma l'IVA sia stata comunque versata dal fornitore secondo le regole ordinarie, la sanzione tende a essere ridotta o esclusa.
Quando un'operazione soggetta a split payment cada anche nel campo applicativo del reverse charge interno (ad esempio, prestazioni di pulizia rese a un committente pubblico), il regime applicabile è quello del reverse charge, che prevale come regime speciale. La sovrapposizione delle due discipline ha generato dubbi applicativi, risolti dall'Agenzia delle Entrate con specifici chiarimenti di prassi.
La difesa avverso contestazioni di errata applicazione dello split payment richiede l'analisi puntuale del rapporto: identificazione del committente, verifica dell'inserimento nell'elenco MEF, qualificazione dell'operazione, eventuale concorrenza con altri regimi speciali. La predisposizione di procedure interne di compliance, con verifica preventiva della qualifica del cliente e adeguata classificazione delle operazioni, costituisce presidio essenziale.
Lo split payment è uno strumento maturo del sistema IVA italiano, efficace nel contrasto alla frode in un settore particolarmente esposto. La sentenza n. 23156/2024 conferma l'orientamento consolidato sui criteri applicativi e sulla coesistenza con altri regimi. Per il professionista, la materia richiede attenzione operativa nella gestione delle fatturazioni e nella pianificazione finanziaria delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla gestione del credito IVA strutturale. L'evoluzione normativa va monitorata in funzione delle scadenze dell'autorizzazione UE.