Corte di Cassazione Imposte indirette Cass. civ., Sez. trib., n. 18526/2024 - 05/07/2024

«In tema di trust, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento dell'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari finali e non già all'atto di costituzione o di dotazione del trust, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 8082 del 2020; il conferimento al trustee costituisce atto neutro ai fini dell'imposta proporzionale, salva l'applicazione delle imposte fisse di registro e ipocatastali».

Approfondimento

Trust e imposte indirette: il momento impositivo

Il trust nell'ordinamento italiano

Il trust è uno strumento di pianificazione patrimoniale di matrice anglosassone, riconosciuto nell'ordinamento italiano attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (L. 364/1989). Lo strumento si caratterizza per la separazione tra titolarità formale dei beni (in capo al trustee) e finalità di destinazione (a favore dei beneficiari), con un assetto giuridico che non trova perfetta corrispondenza nelle categorie civilistiche italiane. L'utilizzo del trust si è progressivamente diffuso per finalità di pianificazione successoria, protezione patrimoniale, gestione di patrimoni familiari complessi.

Le incertezze interpretative iniziali

Il trattamento fiscale del trust ai fini delle imposte indirette è stato oggetto di un lungo dibattito interpretativo. La prassi dell'Agenzia delle Entrate, espressa in numerose circolari e risoluzioni, propendeva per la tassazione anticipata al momento della costituzione del trust, ritenendo che già il conferimento dei beni al trustee realizzasse il presupposto dell'imposta sulle donazioni. Questa lettura aveva generato un cospicuo contenzioso, con il contribuente in difficoltà per dover anticipare un'imposta che, nel modello del trust, è destinata a colpire i beneficiari finali.

L'orientamento delle Sezioni Unite

La pronuncia delle Sezioni Unite n. 8082/2020 ha posto fine al contrasto interpretativo, accogliendo la tesi della tassazione differita. Il ragionamento è fondato sulla natura giuridica del trust: il trust non è un soggetto giuridico autonomo, ma un vincolo di destinazione gestito dal trustee. Il presupposto dell'imposta sulle donazioni e successioni è il trasferimento di ricchezza, e tale trasferimento si verifica solo quando i beni pervengono effettivamente nella sfera dei beneficiari finali. La conseguenza è la tassazione differita: imposte fisse alla costituzione, imposte proporzionali al momento dell'attribuzione finale.

Le aliquote e le franchigie

Le imposte sulle donazioni e successioni si applicano con aliquote e franchigie differenziate in funzione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario: 4% con franchigia di 1 milione di euro per coniuge e parenti in linea retta, 6% con franchigia di 100.000 euro per fratelli e sorelle, 6% senza franchigia per altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, 8% senza franchigia per gli altri soggetti. La determinazione dell'imposta avviene al momento dell'attribuzione, sulla base del rapporto tra disponente e beneficiario effettivo.

Le diverse tipologie di trust

La giurisprudenza ha applicato i principi delle Sezioni Unite a diverse tipologie di trust, adattando l'analisi alle specifiche strutture. Il trust con beneficiari individuati e diritti immediatamente esigibili può essere assimilato, ai fini fiscali, a una donazione, anche se il trasferimento materiale dei beni avviene successivamente. Il trust discrezionale, in cui il trustee ha ampia discrezionalità sull'identificazione dei beneficiari e sulla quantificazione delle attribuzioni, segue il regime della tassazione differita, con applicazione delle imposte al momento delle effettive distribuzioni. Il trust di scopo, privo di beneficiari individuali, presenta peculiarità ulteriori e può ricadere in regimi diversi.

Il trust autodichiarato

Il trust autodichiarato, in cui il disponente coincide con il trustee, è stato oggetto di particolare attenzione interpretativa. La giurisprudenza ha confermato l'applicabilità dei principi generali: il momento impositivo è quello dell'effettiva attribuzione ai beneficiari, indipendentemente dalla coincidenza tra disponente e trustee. La struttura autodichiarata non altera la sostanza del meccanismo trust e segue lo stesso regime fiscale.

Il trust con disponente beneficiario

Una situazione particolare è quella del trust in cui il disponente sia anche beneficiario. Si tratta di una figura controversa, spesso utilizzata per finalità di protezione patrimoniale ma sospettabile di simulazione. La giurisprudenza ha richiesto un'attenta verifica della reale separazione patrimoniale e dell'effettività della gestione del trustee, distinguendo tra trust validi e situazioni di mera apparenza. Sul piano fiscale, le distribuzioni al disponente-beneficiario possono dar luogo a fenomeni di imposizione, ma con aliquote nulle in considerazione dell'identità soggettiva.

Le imposte ipotecaria e catastale

Il conferimento al trust di beni immobili comporta l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. La giurisprudenza, in coerenza con i principi delle Sezioni Unite, ha affermato l'applicazione delle imposte in misura fissa al momento del conferimento, con applicazione proporzionale solo al momento dell'effettiva attribuzione ai beneficiari. La normativa successiva ha confermato e specificato tale assetto.

La tassazione dei redditi del trust

Accanto alle imposte indirette, il trust pone problemi di tassazione dei redditi prodotti durante la sua durata. La disciplina dell'art. 73 TUIR distingue tra trust trasparenti (con beneficiari individuati e diritti certi sui redditi) e trust opachi (in cui i redditi sono attribuiti al trust come soggetto autonomo). I trust trasparenti sono fiscalmente neutri, con imputazione dei redditi direttamente ai beneficiari; i trust opachi sono assoggettati ad IRES come enti non commerciali residenti, salva successiva imputazione ai beneficiari delle distribuzioni.

Profili antielusivi

La diffusione del trust ha generato l'attenzione del legislatore sui possibili usi elusivi. Sono stati introdotti specifici presidi: la tassazione di alcuni trust esteri come fittiziamente residenti se gestiti da trustee italiani o se i beneficiari sono italiani; obblighi di monitoraggio fiscale per i trust con beni o redditi esteri; presunzioni di residenza per trust con disponente o beneficiari residenti in Italia. La disciplina antielusiva si raccorda con il quadro generale dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.

Inquadramento sistematico

Il trust è uno strumento di pianificazione patrimoniale di crescente diffusione, e l'orientamento giurisprudenziale consolidato dalle Sezioni Unite n. 8082/2020 ha portato chiarezza su un tema a lungo controverso. La sentenza n. 18526/2024 conferma la stabilità del nuovo assetto interpretativo. Per il professionista, la pianificazione tramite trust richiede competenze multidisciplinari (civilistiche, fiscali, internazionali) e attenzione alle specifiche tipologie di trust e alle finalità perseguite. La tassazione differita ai beneficiari ha reso lo strumento più sostenibile sul piano economico, ma richiede attenta gestione degli adempimenti dichiarativi e di monitoraggio.

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