Corte di Cassazione IRPEF / IRESAccertamento e riscossione Cass. civ., Sez. trib., n. 6720/2025 - 12/03/2025

Cass. civ., Sez. trib., n. 6720/2025 - «L'adesione al concordato preventivo biennale ex D.Lgs. 13/2024 vincola il contribuente al pagamento delle imposte calcolate sui redditi proposti dall'Agenzia delle Entrate per il biennio, con esclusione dei controlli sostanziali sul reddito effettivo del periodo concordato; le cause di decadenza, tassativamente individuate dalla normativa, comprendono l'omesso versamento delle imposte concordate, la presentazione di dichiarazioni infedeli per l'anno precedente all'adesione e l'accertamento di violazioni penalmente rilevanti commesse nel periodo».

Approfondimento

Concordato preventivo biennale: profili applicativi e cause di decadenza

L'istituto e la sua ratio

Il concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. 13/2024 in attuazione della Legge delega 111/2023, rappresenta una delle più rilevanti novità della riforma fiscale recente. L'istituto consente ai contribuenti che presentano determinati requisiti di concordare preventivamente con l'Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per un biennio, sulla base di una proposta dell'amministrazione fondata sui dati storici e su valutazioni statistiche relative all'attività esercitata. La ratio dell'istituto è duplice: da un lato, offrire al contribuente certezza fiscale sul biennio concordato, sottraendolo ai rischi di accertamenti sostanziali; dall'altro, semplificare la gestione del rapporto fisco-contribuente, riducendo il contenzioso e favorendo l'emersione delle posizioni fiscali corrette.

I soggetti destinatari

I destinatari del concordato sono i contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), strumento che ha sostituito gli studi di settore, e i contribuenti in regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54 e seguenti, della L. 190/2014. Per accedere al concordato, i contribuenti devono possedere determinati requisiti: assenza di debiti tributari di importo rilevante non rateizzati o sospesi, regolarità degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i periodi precedenti, assenza di condanne per reati tributari commessi nei periodi recenti. La selezione dei destinatari risponde all'esigenza di concentrare il beneficio sui contribuenti con un profilo di compliance positivo, evitando di estendere il regime a soggetti caratterizzati da inadempimenti pregressi.

La proposta dell'Agenzia

La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate sulla base di una metodologia che considera diversi elementi: i dati dichiarati dal contribuente per i periodi precedenti, gli ISA o gli indicatori applicabili al regime forfetario, l'evoluzione dell'attività e del settore economico di riferimento, gli indicatori di rischio eventualmente disponibili. La proposta indica il reddito imponibile concordato per ciascuno dei due periodi del biennio, con relativo calcolo delle imposte dovute. Il contribuente ha un termine per esaminare la proposta e decidere se aderire; in caso di adesione, il contribuente è vincolato al pagamento delle imposte calcolate sul reddito concordato, indipendentemente dal reddito effettivamente prodotto nei periodi.

Gli effetti dell'adesione

L'adesione al concordato produce effetti significativi. Il principale è l'esclusione dei controlli sostanziali sul reddito effettivo del periodo concordato: l'amministrazione non può procedere ad accertamenti che modifichino in aumento il reddito dichiarato sulla base del concordato, salvi i casi di decadenza. Restano ferme le altre forme di controllo: controlli formali, controlli automatizzati, controlli su altre imposte non oggetto del concordato (ad esempio l'IVA, salvo specifiche estensioni), controlli su periodi diversi da quello concordato. Il contribuente è inoltre tenuto a versare le imposte calcolate sul reddito concordato anche se il reddito effettivamente prodotto risulti inferiore: il rischio di una contrazione dell'attività resta a carico del contribuente.

Le cause di decadenza

La decadenza dal concordato è disciplinata in modo tassativo dalla normativa. Le principali cause comprendono: l'omesso o tardivo versamento delle imposte concordate, oltre soglie e termini specifici; la presentazione di dichiarazioni infedeli per l'anno precedente all'adesione, con omissioni o errori di importo significativo; l'accertamento, a seguito di verifica, di violazioni penalmente rilevanti commesse nel periodo concordato; la perdita dei requisiti di accesso (ad esempio per debiti tributari sopravvenuti); le specifiche cause previste dalla normativa per le diverse categorie di contribuenti. La decadenza determina il venir meno degli effetti del concordato, con riapertura della possibilità di accertamento sostanziale.

La rinegoziazione e la cessazione

La normativa prevede anche ipotesi di rinegoziazione del concordato in presenza di eventi straordinari che incidano sull'attività del contribuente: ad esempio, calamità naturali, eventi di rilevanza economica generale, difficoltà aziendali documentate. La rinegoziazione consente di adeguare il reddito concordato alla nuova realtà, evitando l'effetto distorsivo di un concordato non più rappresentativo della capacità contributiva del soggetto. La cessazione anticipata del concordato è prevista nei casi di cessazione dell'attività o di mutamento di regime fiscale che renda non più applicabile il concordato.

I primi orientamenti applicativi

La Cassazione, con le sue prime pronunce, ha precisato alcuni profili operativi. Ha chiarito che le cause di decadenza sono tassative e devono essere applicate con stretta attinenza alla normativa, senza possibilità di estensione analogica. Ha valorizzato la tutela dell'affidamento del contribuente che abbia aderito in buona fede, riconoscendo margini di tolleranza in casi di violazioni minori o di contesti documentati di difficoltà oggettiva. Ha precisato che il vaglio sulla sussistenza delle cause di decadenza spetta al giudice tributario, con pieno sindacato sulla correttezza dell'azione amministrativa.

Profili strategici

La decisione di aderire al concordato richiede un'attenta analisi comparativa. Il professionista deve confrontare la proposta dell'Agenzia con il reddito effettivamente prevedibile per il biennio, considerare il rischio di accertamento sul regime ordinario, valutare l'impatto sulla pianificazione fiscale complessiva (compresi i regimi agevolati, le detrazioni, le compensazioni), considerare la stabilità prevedibile dell'attività. Il concordato è generalmente conveniente quando il reddito proposto sia inferiore o pari al reddito effettivamente atteso e quando il contribuente abbia una propensione al rischio fiscale ridotta. Per i contribuenti con redditi attesi significativamente superiori al concordato, l'adesione può essere conveniente anche da un punto di vista del costo opportunità, oltre che della certezza.

Inquadramento sistematico

Il concordato preventivo biennale rappresenta un punto di svolta nel rapporto fisco-contribuente, segnando il passaggio da una logica di mero controllo ex post a una logica di accordo ex ante fondata sulla compliance. La verifica dell'efficacia dell'istituto richiederà un orizzonte temporale pluriennale, ma le prime evidenze applicative sembrano confermare il potenziale dello strumento come leva di emersione fiscale e di razionalizzazione del sistema. La giurisprudenza assumerà un ruolo cruciale nel definire l'equilibrio tra rigidità della normativa e tutela dell'affidamento del contribuente, contribuendo a costruire un istituto stabile e funzionale al sistema.

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