Cass. civ., Sez. trib., n. 19519/2024 - «Il cessionario del credito d'imposta derivante da bonus edilizi non risponde solidalmente con il cedente per i casi di credito inesistente derivante da dolo o colpa grave nella verifica della spettanza dell'agevolazione, purché abbia operato con la diligenza professionale richiesta dalla normativa, acquisendo la documentazione attestante la regolarità dell'intervento e i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge».
Il sistema dei bonus edilizi italiano si è sviluppato progressivamente nel corso degli ultimi decenni, con un'accelerazione significativa nel periodo 2020-2023 in coincidenza con la crisi pandemica e con la necessità di stimolare il settore delle costruzioni. L'arsenale degli incentivi comprende: il bonus ristrutturazione (50% delle spese, in 10 anni), l'ecobonus (50-65-70-75-85% per interventi di riqualificazione energetica), il bonus mobili (50% per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici), il sismabonus (50-70-75-80-85%), il bonus facciate (90% poi 60% poi terminato), il bonus verde, e soprattutto il superbonus 110% (poi ridotto al 90, 70 e 65 per cento), che ha rappresentato il massimo intervento incentivante della storia recente.
L'art. 121 del D.L. 34/2020 ha introdotto, in alternativa alla detrazione fiscale ordinaria, due opzioni di fruizione: lo sconto in fattura, mediante il quale il fornitore applica uno sconto pari all'importo dell'agevolazione e si vede attribuire il corrispondente credito d'imposta, e la cessione del credito, mediante la quale il beneficiario originario cede a terzi (banche, intermediari finanziari, fornitori, e in passato anche soggetti diversi) il credito d'imposta maturato. Il meccanismo ha consentito di anticipare l'effetto economico dell'agevolazione, rendendo possibile la realizzazione di interventi anche da parte di soggetti privi di liquidità o di capacità reddituale tale da assorbire la detrazione, ma ha anche aperto la strada a fenomeni di abuso difficili da controllare.
Il sistema dei bonus edilizi è stato oggetto di un'ampia attività di contrasto alle frodi, che hanno assunto forme variegate: creazione di crediti riferiti a interventi del tutto inesistenti (lavori non realmente eseguiti), creazione di crediti riferiti a interventi non agevolabili (interventi non rientranti nelle tipologie incentivate), gonfiamento dei costi rispetto a quelli effettivamente sostenuti, utilizzo di documentazione falsa o alterata. Le frodi hanno coinvolto in molti casi catene di società create ad hoc, con cessione dei crediti a soggetti professionali (banche, intermediari) che li hanno acquistati confidando nella regolarità apparente della documentazione.
La disciplina originaria, contenuta nell'art. 121 del D.L. 34/2020, prevedeva una responsabilità del cessionario del credito limitata ai casi di concorso nella violazione: il cessionario rispondeva solidalmente con il cedente solo quando avesse partecipato consapevolmente alla creazione del credito inesistente. La disciplina è stata successivamente irrigidita, prevedendo che il cessionario risponda anche per dolo o colpa grave nella verifica della spettanza dell'agevolazione, e introducendo specifici obblighi di diligenza nelle verifiche.
La Cassazione e la prassi amministrativa hanno definito un catalogo di verifiche che il cessionario è tenuto ad effettuare per escludere la propria responsabilità per dolo o colpa grave. Le verifiche tipiche riguardano: la titolarità del bene da parte del beneficiario originario, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa specifica, la regolarità dell'intervento dal punto di vista urbanistico ed edilizio (presenza dei titoli abilitativi, conformità alle norme tecniche), la presenza delle asseverazioni tecniche prescritte (asseverazione del tecnico abilitato sulla congruità dei costi, asseverazione del progettista sui requisiti energetici o sismici), il visto di conformità sui dati esposti in dichiarazione. La verifica deve essere proporzionata al rischio: per importi rilevanti o per crediti relativi a operazioni complesse, il livello di approfondimento richiesto è maggiore.
Il D.L. 11/2023 ha radicalmente rivisto il sistema, sopprimendo in larga parte la possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura per i bonus edilizi, salvo alcune eccezioni transitorie. La modifica risponde all'esigenza di contenere il fenomeno delle frodi e di stabilizzare i conti pubblici, ma ha generato significative criticità per gli operatori del settore e per i contribuenti che avessero programmato interventi confidando sulla disponibilità degli strumenti di anticipazione finanziaria. Per le cessioni perfezionate prima delle modifiche, restano applicabili le regole pro tempore vigenti, con un quadro normativo particolarmente articolato che richiede attenta verifica delle diverse fattispecie temporali.
In presenza di sospetti di crediti inesistenti, l'Agenzia delle Entrate è dotata del potere di sospendere la compensazione del credito ceduto, ai sensi dell'art. 122-bis del D.L. 34/2020. La sospensione opera per un periodo determinato, durante il quale l'Agenzia svolge i propri controlli; in caso di esito negativo, il credito viene definitivamente recuperato; in caso di esito positivo, la compensazione può essere effettuata. Il sistema della sospensione ha generato un significativo contenzioso, soprattutto da parte dei cessionari professionali che si sono trovati con crediti bloccati per periodi prolungati con conseguenti effetti finanziari rilevanti.
La difesa del cessionario chiamato a rispondere per crediti inesistenti passa attraverso la dimostrazione della propria diligenza nelle verifiche compiute. Gli elementi probatori essenziali sono: la documentazione raccolta in fase di acquisto del credito (asseverazioni, visti, titoli abilitativi, contratti, fatture, evidenze delle verifiche svolte), la procedura interna di controllo seguita (con evidenza del rispetto delle indicazioni della prassi amministrativa), la coerenza commerciale dell'operazione (prezzo di acquisto, condizioni contrattuali, profilo del cedente). La difesa deve poi distinguere tra la responsabilità per il credito (con eventuale recupero) e quella per le sanzioni e l'eventuale rilevanza penale (con valorizzazione dell'assenza di consapevolezza della frode).
La vicenda dei bonus edilizi e della cessione dei crediti rappresenta uno dei capitoli più complessi e tormentati del recente diritto tributario italiano. Le criticità emerse hanno indotto a un ripensamento profondo del sistema, con riequilibrio tra esigenze di stimolo economico e di tutela del gettito. Per il professionista, il tema impone un costante aggiornamento, una particolare cautela nelle operazioni di gestione dei crediti residui, e una piena consapevolezza dei profili di rischio fiscale e penale che possono derivare da operazioni svolte con leggerezza o senza adeguate verifiche.