Sez. Un. n. 8500/2021 - «La sospensione dei termini processuali tributari disposta dalla legislazione emergenziale Covid-19 ha carattere oggettivo e si applica a tutti i termini in scadenza nel periodo individuato dalla normativa, indipendentemente dalla sussistenza di un concreto impedimento per la parte; la durata della sospensione si computa per intero e si aggiunge al termine residuo, senza riapertura ex novo del termine».
L'emergenza pandemica del 2020 ha richiesto interventi normativi straordinari per garantire la continuità della funzione giudiziaria e per evitare che i lockdown imposti alla popolazione si traducessero in decadenze e prescrizioni a danno dei cittadini. Per il processo tributario, il D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia) ha disposto la sospensione di tutti i termini per il compimento di atti processuali ed extraprocessuali tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dal D.L. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità). La sospensione ha riguardato anche i termini sostanziali aventi diretto rilievo sui rapporti processuali, con effetti che sono stati oggetto di numerose pronunce di chiarimento.
La Cassazione ha affermato il carattere oggettivo e generale della sospensione, che opera ex lege per tutti i termini in scadenza nel periodo individuato dalla normativa, indipendentemente dalla sussistenza di un concreto impedimento per la parte. Non era necessario, dunque, dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio dalla pandemia: la sospensione si applicava automaticamente a tutti i termini, in linea con la natura preventiva e generale dell'intervento normativo. Il principio risponde all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e alla difficoltà pratica di accertare caso per caso l'effettivo impatto della crisi sanitaria sull'esercizio dei diritti processuali.
La durata della sospensione si computa per intero (64 giorni complessivi) e si aggiunge al termine residuo. Il principio significa che, se il termine per impugnare un avviso di accertamento scadeva durante il periodo di sospensione, esso veniva prolungato di 64 giorni dalla data originaria di scadenza. Non è invece corretto ritenere che il termine ricominciasse a decorrere ex novo dalla fine della sospensione: il termine già parzialmente decorso prima del 9 marzo 2020 si conservava, e dalla fine della sospensione ricominciava a decorrere per la sola parte residua, aumentata della durata della sospensione stessa.
La giurisprudenza ha chiarito il coordinamento tra la sospensione emergenziale e altre cause di sospensione: la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto), le sospensioni cautelari, gli effetti sospensivi dell'istanza di adesione. Le sospensioni si sommano tra loro: il termine per impugnare un avviso notificato in modo da scadere durante la pandemia, la cui scadenza ricadesse anche nella sospensione feriale, beneficiava di entrambe le sospensioni. Specularmente, l'istanza di adesione presentata durante il periodo di sospensione emergenziale comportava l'ulteriore sospensione di novanta giorni prevista dalla disciplina dell'accertamento con adesione, cumulabile con quella emergenziale.
La pronuncia ha avuto ricadute significative su un numero molto elevato di contenziosi. Molti contribuenti hanno potuto far valere la tempestività di impugnazioni che, senza la sospensione, sarebbero state tardive. Specularmente, l'Amministrazione ha beneficiato della sospensione per la notifica di atti che, in mancanza, sarebbero decaduti. Il contenzioso sulla corretta applicazione del meccanismo è stato ampio e ha impegnato le commissioni tributarie e la Cassazione per anni successivi. Per il professionista, la verifica del calcolo dei termini in fattispecie ricadenti nel periodo emergenziale resta un passaggio doveroso, anche oggi, in tutti i giudizi che riguardano atti notificati nel 2020.
La pronuncia conferma l'orientamento della Corte secondo cui le sospensioni dei termini disposte dalla legge hanno natura oggettiva e generale, e non richiedono la dimostrazione di un concreto impedimento per la parte. Si tratta di un orientamento che valorizza la certezza del diritto e la parità di trattamento tra i destinatari della norma, evitando il contenzioso accessorio sull'effettiva incidenza dell'evento sospensivo sul singolo caso. Il principio si applica analogamente alle altre sospensioni straordinarie eventualmente disposte dal legislatore in occasione di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni), che la giurisprudenza ha trattato con approccio analogo.