Corte di Cassazione Accertamento e riscossioneIRPEF / IRES Cass. n. 17072/2018; Cass. n. 23152/2022 (conf. Cass. n. 21142/2016; Cass. n. 18604/2012; Cass. n. 20588/2005) - 2018

Cass. n. 17072/2018; Cass. n. 23152/2022 (conf. Cass. n. 21142/2016; Cass. n. 18604/2012; Cass. n. 20588/2005) - Nell'accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973, una volta che l'Ufficio applica correttamente le presunzioni legali, l'onere della prova si inverte: il contribuente deve dimostrare, con documentazione adeguata e non con mera allegazione, che il maggior reddito è costituito da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte, o che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 17072/2018; Cass. n. 23152/2022).

Approfondimento

Onere della prova nell'accertamento sintetico

La ricostruzione sintetica del reddito

L'accertamento sintetico è il metodo attraverso il quale l'amministrazione finanziaria ricostruisce il reddito complessivo del contribuente a partire da elementi esterni alla dichiarazione, quali spese sostenute, investimenti effettuati, incrementi patrimoniali e, nella versione del redditometro, indici di capacità contributiva individuati con decreto ministeriale. Lo strumento si distingue dall'accertamento analitico per il suo carattere di ricostruzione induttiva, basata su presunzioni e sul confronto tra uscite e redditi dichiarati.

L'orientamento della Cassazione sull'onere della prova

La Corte di Cassazione ha affermato in modo consolidato che, nell'accertamento sintetico, grava sul contribuente l'onere di dimostrare che gli elementi posti a base della ricostruzione trovano giustificazione in redditi non imponibili, già assoggettati a tassazione, o in disponibilità finanziarie diverse da quelle derivanti dal reddito dell'anno oggetto di controllo. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «rimane al contribuente l'onere di provare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore», precisandosi che «le circostanze dedotte dal contribuente a giustificazione di un minor reddito rispetto a quello accertato devono essere provate con adeguata documentazione, non essendo sufficiente la mera allegazione» (Cass. n. 17072/2018; Cass. n. 23152/2022; si veda anche Cass. n. 21142/2016; Cass. n. 18604/2012; Cass. n. 20588/2005). La prova contraria non può dunque essere generica o congetturale, ma deve basarsi su elementi specifici e documentati: trasferimenti ereditari o donativi, redditi esenti, smobilizzi patrimoniali, contributi di terzi, risparmi accumulati in anni precedenti.

Il contraddittorio preventivo obbligatorio

La disciplina dell'accertamento sintetico prevede l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo con il contribuente, al quale deve essere consentito di fornire chiarimenti e documentazione prima dell'emissione dell'atto impositivo. Il mancato rispetto di questa fase può comportare l'invalidità dell'avviso di accertamento. La riforma dello Statuto del contribuente ha rafforzato l'obbligo di contraddittorio, estendendolo in via generale e richiedendo una motivazione rafforzata sulle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente.

Strategie difensive

Nella pratica difensiva, la preparazione della risposta al contraddittorio è un momento cruciale. Il professionista deve ricostruire accuratamente i flussi finanziari del contribuente, identificare le fonti legittime di disponibilità e predisporre un dossier documentale completo. La giurisprudenza ha più volte sottolineato che una prova articolata e coerente, sostenuta da documentazione tracciabile, può efficacemente vincere la presunzione. Al contrario, difese basate su mere affermazioni o su documentazione lacunosa rischiano di non superare il vaglio dell'amministrazione prima, e del giudice tributario poi.

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