Corte di Cassazione IRPEF / IRESAccertamento e riscossione Cass. civ., Sez. trib. - 2016

Cass. civ., Sez. trib. - Il professionista è soggetto a IRAP solo in presenza di una autonoma organizzazione, intesa come impiego non occasionale di lavoro altrui o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. L'esercizio individuale della professione con mezzi ordinari non integra il presupposto impositivo.

Approfondimento

IRAP e autonoma organizzazione per i professionisti

Il presupposto dell'imposta

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, istituita con il D.Lgs. 446/1997, colpisce il valore aggiunto prodotto nell'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Per le attività professionali, il presupposto impositivo è stato oggetto di un'evoluzione giurisprudenziale articolata, culminata nell'elaborazione del requisito dell'autonoma organizzazione quale elemento discriminante tra soggetti passivi e soggetti esclusi.

L'orientamento consolidato della Cassazione

La Corte di Cassazione, in numerose pronunce anche a Sezioni Unite, ha affermato che il lavoratore autonomo è soggetto passivo IRAP solo quando la sua attività si avvalga di un'autonoma organizzazione, intesa come struttura produttiva che ecceda il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale. In assenza di tale struttura, il professionista che operi con beni strumentali essenziali e senza collaboratori, ovvero con collaborazione marginale, non realizza il presupposto impositivo e ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata.

Gli indici dell'autonoma organizzazione

La giurisprudenza ha progressivamente elaborato un catalogo di indici rilevanti: l'impiego di beni strumentali di valore significativo rispetto alla media del settore, la presenza di personale dipendente con compiti non meramente esecutivi, il ricorso stabile a collaboratori, la gestione di una sede propria con caratteri di organizzazione imprenditoriale. La valutazione è necessariamente casistica e richiede un esame complessivo della struttura dell'attività, non potendo basarsi su singoli elementi isolati.

Rilevanza pratica

Per i professionisti che si ritengano estranei al presupposto impositivo, la strada è quella del rimborso delle somme versate, con istanza da proporre nei termini di decadenza previsti dalla legge. Il relativo contenzioso è particolarmente diffuso e richiede un'attenta documentazione degli elementi organizzativi dello studio: dichiarazioni dei redditi, bilanci, libri cespiti, contratti di lavoro dipendente e di collaborazione, elenchi dei beni strumentali. La giurisprudenza di merito ha mostrato una sensibilità progressiva al fenomeno, riconoscendo in molti casi la sussistenza dei presupposti per il rimborso anche in presenza di una limitata collaborazione.

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