Sez. Un. n. 8500/2021 - Le Sezioni Unite affermano che, in caso di contestazione di componenti pluriennali del reddito (quote di ammortamento, costi ripartiti, rimanenze), la decadenza dal potere di accertamento si calcola con riferimento a ciascuna annualità in cui la quota è dedotta, e l'ufficio può contestare il presupposto anche in anni successivi a quello di prima iscrizione.
Nella determinazione del reddito d'impresa assume particolare rilievo la questione dei componenti che manifestano i loro effetti su più periodi d'imposta: ammortamenti, accantonamenti, rateizzazione di plusvalenze e di contributi, spese pluriennali deducibili in quote costanti. Quando l'amministrazione finanziaria contesta, in un periodo successivo, la deducibilità di una quota facente parte di una sequenza avviata in anni precedenti, si pone il problema di quale contribuente sia tenuto a dimostrare la correttezza dell'impostazione originaria.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 8500/2021, hanno affrontato la questione affermando un principio di rilievo sistematico: l'onere della prova circa i presupposti della deducibilità grava sul contribuente anche quando la quota contestata si riferisce a un'operazione compiuta in annualità per le quali è maturata la decadenza dal potere di accertamento. In altri termini, la decadenza preclude all'amministrazione di rettificare il periodo d'imposta originario, ma non impedisce di contestare nei periodi successivi la correttezza delle quote pluriennali ancora in corso di deduzione.
Il ragionamento delle Sezioni Unite valorizza il principio di autonomia dei periodi d'imposta e la continuità dell'obbligo del contribuente di documentare la legittimità delle componenti reddituali dichiarate. L'impostazione si allinea al generale principio per cui spetta al contribuente dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto alla deduzione, mentre spetta all'amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della pretesa impositiva.
La pronuncia ha significative implicazioni sulla gestione documentale: il contribuente deve conservare per tutta la durata del processo di deduzione pluriennale - e non solo per il periodo di accertamento ordinario del singolo anno - la documentazione atta a dimostrare la natura, la quantificazione e le condizioni di deducibilità del componente reddituale. Per il professionista, ciò significa impostare sistemi di archiviazione e di tracciabilità della documentazione che tengano conto di orizzonti temporali ampi, calibrati sulla durata effettiva delle operazioni pluriennali.