Corte di Cassazione Contenzioso tributario Cass. civ., Sez. trib. - 2020

Cass. civ., Sez. trib. - Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze delle CGT è ammissibile nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c.; non è consentita una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito, salvo il vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Approfondimento

Ricorso per Cassazione in materia tributaria: ammissibilità dei motivi (orientamento 2020 in poi)

Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze delle CGT è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 360 c.p.c.: giurisdizione, competenza, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti. La Cassazione, come giudice di legittimità, non è un terzo grado di giudizio sul fatto ma un giudice dei motivi di diritto.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che non è consentita una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito. I ricorsi che tentano di celare una riedizione del merito sotto forma di vizio motivazionale sono dichiarati inammissibili. La Cassazione può censurare la sentenza per vizio di motivazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, cioè di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e la cui considerazione avrebbe condotto, con ragionevole certezza, a una diversa decisione.

Le conseguenze pratiche sono importanti: il ricorso per Cassazione richiede una tecnica redazionale particolare, attenta a formulare i motivi nei termini ammissibili, a evitare mescolanze tra censure di diritto e censure di fatto, e a individuare con precisione la norma violata o il fatto decisivo omesso. I ricorsi mal formulati sono spesso dichiarati inammissibili in limine, con condanna alle spese. La giurisprudenza ha sviluppato criteri rigorosi di autosufficienza del ricorso, che impongono al ricorrente di riprodurre nell'atto gli elementi essenziali della sentenza impugnata e del materiale processuale rilevante, in modo da consentire alla Cassazione di valutare la censura senza dover consultare il fascicolo di merito.

Il filone giurisprudenziale è particolarmente ricco e in continua evoluzione, con recenti riforme volte a razionalizzare il giudizio di legittimità, a ridurre i tempi e a filtrare i ricorsi manifestamente inammissibili o infondati. Il contenzioso tributario in Cassazione resta uno dei più numerosi e contribuisce in modo significativo al carico complessivo della Corte.

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