Cass. civ., Sez. trib. - La deducibilità delle perdite su crediti richiede la sussistenza di elementi certi e precisi, che la legge presume in caso di procedure concorsuali o di crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi, come previsto dall'art. 101 TUIR.
Ai sensi dell'art. 101 TUIR, la deducibilità delle perdite su crediti richiede elementi certi e precisi. La norma, nella formulazione attualmente vigente dopo vari interventi legislativi, tipizza alcune ipotesi di deducibilità: assoggettamento del debitore a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), conclusione di un accordo di ristrutturazione omologato o di un piano attestato, cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili OIC o IAS/IFRS, e, per i crediti di modesta entità, scadenza da oltre sei mesi.
La giurisprudenza ha precisato che, fuori da tali ipotesi tipizzate, il contribuente deve dimostrare caso per caso l'impossibilità di recupero del credito, con elementi idonei a dimostrare che la perdita è certa e definitiva. Gli elementi tipici sono i tentativi documentati di riscossione (diffide, intimazioni, azioni legali), la dichiarazione di insolvenza del debitore, gli atti di transazione stragiudiziale con cui il creditore rinuncia in tutto o in parte al credito, la prova dell'irreperibilità del debitore o della sua effettiva incapacità patrimoniale.
La deduzione deve essere imputata all'esercizio in cui la perdita diviene certa e determinabile, in applicazione del principio di competenza ex art. 109 TUIR. La giurisprudenza ha tuttavia temperato il rigore del principio, riconoscendo una certa discrezionalità nella tempistica quando gli elementi di certezza emergano gradualmente: in questi casi, la deduzione nell'esercizio successivo può essere giustificata se le nuove informazioni hanno effettivamente consolidato la certezza del componente.
Il contenzioso sulle perdite su crediti è molto frequente nelle imprese commerciali con portafoglio clienti ampio. La difesa si basa sulla documentazione dei singoli crediti contestati: a ogni credito deve corrispondere una ricostruzione delle vicende che ne hanno determinato la svalutazione o la cancellazione. L'uso di svalutazioni forfettarie non supportate da analisi puntuale è tipicamente contestato dall'Amministrazione.