Cass. civ., Sez. trib. - I vizi di notifica dell'atto impositivo sono sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., salvo il diverso caso di inesistenza giuridica.
In applicazione dell'art. 156 c.p.c., richiamato dal processo tributario attraverso il rinvio alle norme del processo civile, la giurisprudenza afferma che i vizi di notifica degli atti impositivi sono sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente, perché lo scopo legale della notifica - portare l'atto a conoscenza del destinatario - è stato comunque raggiunto. Il principio è stato elaborato per la notifica degli atti processuali ma è pacificamente esteso, in ambito tributario, alla notifica degli atti impositivi che sono impugnati davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.
La sanatoria non opera, invece, in caso di inesistenza giuridica della notifica, cioè quando essa sia radicalmente estranea al modello legale: notifica effettuata da soggetto non abilitato, notifica a destinatario completamente estraneo, notifica in una forma del tutto non riconducibile a quelle previste dalla legge. In questi casi, il vizio è talmente grave da non poter essere sanato neppure dalla spontanea conoscenza dell'atto da parte del contribuente, perché manca il presupposto stesso di un atto notificatorio.
Il confine tra nullità (sanabile) e inesistenza (non sanabile) è storicamente oggetto di un dibattito complesso. Le Sezioni Unite, in altri filoni giurisprudenziali, hanno tentato di restringere il più possibile l'area dell'inesistenza, perché la sanatoria per raggiungimento dello scopo risponde a un principio di conservazione degli atti e di effettività della giustizia. Nella pratica tributaria, si considerano ipotesi di inesistenza, ad esempio, la notifica effettuata a un soggetto del tutto diverso dal destinatario con cui non abbia alcuna relazione giuridica, o la notifica mai effettivamente consegnata perché la procedura si è interrotta in fase iniziale.
La difesa del contribuente deve valutare con attenzione questo principio: proporre ricorso contro un atto notificato irregolarmente può sanare il vizio, rendendo impossibile farlo valere in un secondo tempo. In alcuni casi, la scelta tra impugnare o eccepire il vizio con altra azione (come l'opposizione agli atti esecutivi) va compiuta con particolare attenzione, anche in ragione dei diversi termini di decadenza e prescrizione.