Sez. Un. n. 13916/2006 - Il giudicato esterno formatosi in altra controversia tra le stesse parti su aspetti della stessa obbligazione tributaria può essere invocato e fatto valere anche in diverso giudizio, purché riguardi qualificazioni o presupposti comuni.
La pronuncia estende al processo tributario il principio del giudicato esterno di cui all'art. 2909 c.c. Le Sezioni Unite chiariscono che una statuizione passata in giudicato tra le stesse parti, relativa a qualificazioni giuridiche o presupposti comuni a più annualità d'imposta, può essere fatta valere anche in un giudizio diverso avente a oggetto una diversa annualità, quando i fatti controversi siano sostanzialmente gli stessi. Il principio costituisce una deroga o, più correttamente, un temperamento al principio di autonomia dei periodi d'imposta, secondo cui ogni annualità costituisce un'obbligazione tributaria distinta, da valutarsi separatamente.
La questione giuridica preesistente era se il giudicato formatosi su una specifica annualità, ad esempio sulla qualificazione come ente non commerciale di un determinato soggetto, potesse avere efficacia anche nei giudizi relativi ad altre annualità. Una parte della giurisprudenza lo negava, enfatizzando l'autonomia dei periodi d'imposta; un'altra parte lo ammetteva, valorizzando la coerenza dell'ordinamento. Le Sezioni Unite scelgono una posizione intermedia e rigorosa: il giudicato esterno vale, ma solo quando gli elementi oggetto della precedente decisione siano qualificazioni giuridiche o presupposti stabili nel tempo e comuni a più annualità, non quando riguardano fatti specifici, mutevoli, propri di ciascun periodo.
Il principio ha trovato applicazione tipica per questioni pregiudiziali come la qualifica di ente non commerciale, la natura di un bene strumentale, l'esistenza di un'attività d'impresa, la residenza fiscale del contribuente, la natura di un determinato rapporto contrattuale, che tipicamente non cambiano di anno in anno. Resta fermo il principio di autonomia dei periodi d'imposta per i fatti specifici di ciascuna annualità: costi, ricavi, componenti straordinarie, eventi eccezionali. Il giudice, chiamato a valutare l'opponibilità del giudicato esterno, deve distinguere con cura ciò che è stabile e ricorrente da ciò che è specifico di ciascun anno.
La sentenza è un punto di riferimento per ogni contenzioso seriale, in cui l'Amministrazione emette accertamenti sostanzialmente identici su più annualità e il contribuente vince uno di essi: la vittoria può avere effetto anche sulle altre cause, con risparmi processuali rilevanti e un significativo incentivo alla coerenza dell'azione amministrativa. La sentenza va letta insieme al principio generale della buona amministrazione, che impedisce all'ufficio di insistere su posizioni già sconfessate in via definitiva.
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