Corte di Cassazione Accertamento e riscossione Sez. Un. n. 23397/2016 - 17/11/2016

Sez. Un. n. 23397/2016 - La mancata impugnazione della cartella di pagamento non muta la natura e la durata della prescrizione del credito sottostante, che resta quella prevista dalle singole leggi d'imposta (ordinariamente quinquennale o decennale a seconda del tributo).

Approfondimento

Sez. Un. n. 23397/2016, 17 novembre 2016 - Prescrizione dei crediti portati da cartella definitiva

La sentenza risolve un contrasto giurisprudenziale molto acceso relativo alla durata della prescrizione dei crediti tributari e contributivi dopo che la cartella di pagamento è divenuta definitiva per mancata opposizione. Il problema era il seguente: l'art. 2953 c.c. prevede che i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni (actio iudicati). Ci si chiedeva se la cartella di pagamento non impugnata nei termini producesse un effetto analogo, trasformando in decennale qualsiasi prescrizione originaria più breve.

Le Sezioni Unite affermano che il mancato impugnazione della cartella non trasforma la prescrizione in quella decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c., perché la cartella non ha natura di titolo giudiziale: è un atto amministrativo che consolida la pretesa in modo da renderla non più contestabile, ma non equivale a una sentenza di condanna. Di conseguenza, la durata della prescrizione resta quella prevista dalla legge sostanziale del singolo tributo o contributo. Ordinariamente, per i contributi previdenziali, si applica la prescrizione quinquennale ex art. 3 della L. 335/1995; per i tributi, il termine varia a seconda della norma di riferimento, con scelte quinquennali per alcune imposte e decennali per altre.

La pronuncia ha effetti pratici molto ampi. Molti contribuenti e previdenziali assicurati si sono visti richiedere, a distanza di anni, somme relative a cartelle mai pagate e mai impugnate. Prima della sentenza del 2016, la riscossione confidava nel termine decennale per proseguire le azioni esecutive; dopo la sentenza, la prescrizione più breve, quando applicabile, ha ridotto drasticamente la finestra utile, aprendo la strada a un'ampia attività difensiva di opposizione alla riscossione per prescrizione sopravvenuta. Il principio è stato applicato anche ai ruoli regionali e comunali, ai canoni concessori iscritti a ruolo e a diverse fattispecie assimilate.

Sul piano dogmatico, la sentenza conferma che la definitività amministrativa dell'atto non è equiparabile al giudicato: la certezza del diritto assume forme diverse a seconda della fonte, e la mancata impugnazione entro i termini decadenziali di un atto amministrativo produce stabilità del titolo ma non gli estende la disciplina processuale propria dei titoli esecutivi di formazione giudiziale.

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