Corte di Cassazione Contenzioso tributario Cass. civ., Sez. trib. - 2023

Cass. civ., Sez. trib. - A seguito della modifica dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 operata dalla L. 130/2022, l'onere di provare le ragioni del recupero grava sull'Amministrazione finanziaria, mentre il contribuente deve provare gli elementi a sostegno della propria pretesa di rimborso o deduzione.

Approfondimento

Onere della prova dopo la riforma della L. 130/2022 (orientamento 2023 in poi)

La legge di riforma della giustizia tributaria ha modificato l'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 introducendo una disposizione esplicita sull'onere della prova nel processo tributario. La norma prevede che l'Amministrazione finanziaria prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova emersi nel giudizio, annullando l'atto se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della pretesa. Spetta invece al contribuente l'onere di provare le ragioni della propria pretesa di rimborso o di detrazione e i presupposti di fatto relativi alle agevolazioni o alle deduzioni che rivendica.

La norma codifica un principio già diffuso nella prassi giurisprudenziale ma rende più nitido il riparto. Prima della riforma, il principio della "vicinanza della prova" e varie ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali tendevano a distribuire il carico probatorio in modo non sempre chiaro, con frequenti oscillazioni. Dopo la riforma, il riparto è esplicito: la prova dei presupposti della pretesa è a carico dell'ufficio, la prova dei presupposti del diritto del contribuente (rimborsi, detrazioni, agevolazioni) è a carico del contribuente.

Le conseguenze operative sono importanti. L'ufficio non può più limitarsi a prospettazioni presuntive non sostenute da elementi concreti; deve fornire al giudice elementi probatori specifici, documentali o testimoniali, idonei a sorreggere la pretesa. Se la prova è insufficiente, il giudice non può invocare presunzioni generiche per supplire alla sua mancanza: deve annullare l'atto. Il contribuente, dal canto suo, deve prestare particolare attenzione a conservare la documentazione a supporto dei propri diritti, perché in quella sede la regola è rigorosa.

La giurisprudenza successiva alla riforma ha iniziato ad applicare la nuova regola e conferma il senso rigoroso del riparto. La nuova disciplina si combina, per altro, con l'ingresso della prova testimoniale scritta nel processo tributario, anch'essa introdotta dalla riforma, che allarga gli strumenti probatori a disposizione delle parti e rende il processo più completo sotto il profilo istruttorio.

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