Cass. civ., Sez. trib. - L'accertamento sintetico fondato sul redditometro ammette prova contraria da parte del contribuente in ordine alla provenienza non reddituale delle somme o alla disponibilità di redditi esenti. Il contraddittorio preventivo è condizione di legittimità dell'atto.
L'accertamento sintetico è lo strumento con cui l'ufficio ricostruisce il reddito complessivo del contribuente sulla base di indicatori di capacità contributiva, prescindendo in tutto o in parte dalla dichiarazione. Nella versione redditometrica, introdotta dall'art. 38 DPR 600/1973 e successivamente modificata, il reddito è stimato partendo da beni posseduti, spese effettuate, disponibilità finanziarie e altri elementi che esprimono capacità di spesa. Il redditometro ha attraversato diverse fasi normative e regolamentari, con strumenti progressivamente più raffinati ma sempre basati sulla logica del confronto tra spesa e reddito dichiarato.
La Cassazione afferma che il contraddittorio preventivo è condizione di legittimità dell'atto, in ragione del rinvio espresso operato dalla normativa: l'ufficio, prima di emettere l'avviso fondato sul redditometro, deve invitare il contribuente a presentare osservazioni e giustificazioni. Il contribuente è poi ammesso a fornire la prova contraria sia sulla provenienza non reddituale delle somme impiegate - ad esempio dimostrando che derivano da finanziamenti familiari, da donazioni, da smobilizzo di investimenti pregressi, da successioni, da disinvestimenti - sia sulla disponibilità di redditi esenti o già assoggettati a imposizione a titolo definitivo.
Il giudice deve valutare con attenzione le giustificazioni del contribuente senza pretendere una prova impossibile o meramente documentale quando la natura familiare dei rapporti rende tale prova irragionevole. Così, ad esempio, l'aiuto economico da parte dei genitori o dei coniugi può essere dimostrato anche con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, senza che sia necessario un atto notarile. Questo temperamento è importante perché evita che lo strumento sintetico si traduca in una presunzione sostanzialmente irragionevole.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che le presunzioni su cui si basa il redditometro non sono presunzioni legali assolute, e il loro carico probatorio può essere ridotto o superato dalle giustificazioni del contribuente. L'atto emesso senza adeguato contraddittorio, o senza tenere effettivamente conto delle giustificazioni, è annullabile. Il contenzioso sul redditometro resta particolarmente vivace nelle fattispecie in cui l'ufficio utilizza coefficienti standardizzati senza calare l'analisi sulla specifica situazione del contribuente.