Cass. civ., Sez. trib. - In materia di prezzi di trasferimento ex art. 110, comma 7, TUIR, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare lo scostamento dal valore normale dei corrispettivi infragruppo. Al contribuente compete fornire elementi idonei a giustificare il valore applicato.
In materia di prezzi di trasferimento, l'art. 110, comma 7, TUIR prevede che i componenti del reddito derivanti da operazioni con imprese non residenti che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa impresa che controlla la prima, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra imprese indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. È la trasposizione nel diritto italiano del principio del "valore normale" o "arm's length" delle Linee Guida OCSE.
La giurisprudenza ha chiarito che l'onere di provare lo scostamento dei corrispettivi infragruppo dal valore normale grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare la non conformità a condizioni di libero mercato. Non basta una contestazione astratta: l'ufficio deve identificare le transazioni comparabili, indicare il metodo applicato (Comparable Uncontrolled Price, Resale Price Method, Cost Plus, Transactional Net Margin Method, Profit Split) e argomentare la scelta. Al contribuente spetta invece fornire gli elementi giustificativi del valore applicato, tipicamente attraverso la documentazione di transfer pricing (masterfile e country file) prevista dalla normativa di riferimento.
La redazione idonea di tale documentazione ha anche un effetto sanzionatorio: consente l'applicazione del regime di non punibilità delle sanzioni per infedele dichiarazione, a condizione che la documentazione sia stata predisposta secondo le regole tecniche e comunicata all'Amministrazione con apposita segnalazione. Si tratta di un forte incentivo alla compliance documentale, perché anche in caso di rettifica del valore applicato, il contribuente diligente evita le sanzioni amministrative.
Il sindacato del giudice si muove nel confronto tra metodi di determinazione del valore normale e nella valutazione comparabile con transazioni tra parti indipendenti. La Cassazione ha precisato che il giudice può valutare la ragionevolezza del metodo scelto, l'attendibilità dei comparabili, la coerenza interna dell'analisi funzionale dell'impresa e l'effettiva applicabilità delle Linee Guida OCSE al caso concreto. Il giudizio è tecnico e spesso richiede l'ausilio di consulenti tecnici di parte e d'ufficio; il contenzioso transfer pricing è oggi uno dei più complessi dell'intero panorama tributario.