Corte di Cassazione IRPEF / IRES Cass. civ., Sez. trib. - 2018

Cass. civ., Sez. trib. - Il principio di inerenza ai fini della deducibilità dei costi dal reddito d'impresa deve essere valutato in termini qualitativi, come correlazione tra costo e attività esercitata, e non in termini di congruità o utilità. Resta salvo il sindacato del giudice in caso di manifesta antieconomicità.

Approfondimento

Inerenza dei costi ai fini IRES (orientamento 2018 in poi)

Il principio di inerenza è uno dei principi cardine della determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES. L'art. 109 TUIR prevede, al comma 5, che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. La formulazione ha dato luogo, storicamente, a due interpretazioni contrapposte: una quantitativa, che valutava l'inerenza in termini di congruità e utilità rispetto ai ricavi; una qualitativa, che la valutava in termini di funzionalità rispetto all'attività esercitata.

La giurisprudenza più recente ha accolto l'interpretazione qualitativa: un costo è inerente se è funzionalmente connesso all'attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che abbia prodotto un ricavo concreto o che sia stato economicamente conveniente. Il sindacato di congruità e utilità, di per sé, non appartiene al giudizio di inerenza. L'imprenditore è libero di assumere rischi, di sostenere spese strategiche di cui i frutti matureranno solo nel lungo periodo, di effettuare investimenti promozionali i cui ritorni sono incerti. Non spetta all'Amministrazione sostituirsi all'imprenditore nella valutazione di opportunità economica.

Tuttavia, la manifesta sproporzione o antieconomicità di un costo può costituire indice sintomatico della sua non inerenza, cioè del fatto che il costo non sia realmente correlato all'attività ma abbia diversa natura: una liberalità mascherata, un'operazione fittizia, una spesa personale del socio o dell'amministratore imputata all'impresa, una transazione con parti correlate a condizioni fuori mercato. In questi casi il costo può essere legittimamente contestato, ma l'onere della prova della non inerenza grava sull'ufficio, che deve fornire elementi concreti e non limitarsi a giudizi di opportunità economica.

Si tratta quindi di un elemento indiziario che può giustificare il disconoscimento del costo, non di un autonomo criterio di deducibilità. La difesa del contribuente si muove tipicamente su due piani: dimostrare la funzionalità del costo all'attività (piano qualitativo) e giustificare la specifica entità sulla base delle scelte imprenditoriali (piano quantitativo), anche producendo studi di mercato, listini, preventivi di concorrenti e documentazione interna sulle ragioni della spesa.

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