Corte di Cassazione Accertamento e riscossioneContenzioso tributario Cass. civ., Sez. trib. - 2021

Cass. civ., Sez. trib. - La notifica a mezzo PEC dell'atto tributario si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna. Il mancato funzionamento della casella del destinatario imputabile al medesimo non invalida la notifica se effettuata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi.

Approfondimento

Notifica a mezzo PEC degli atti tributari (orientamento 2021 in poi)

La notifica a mezzo posta elettronica certificata è ormai lo strumento ordinario per la consegna degli atti tributari ai soggetti obbligati a dotarsi di una casella PEC (imprese, professionisti iscritti in albi, pubbliche amministrazioni). La disciplina è contenuta in una serie di norme stratificate, tra cui il DPR 68/2005, il DL 185/2008, il DL 179/2012 e le modifiche successive. La notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore del destinatario, che attesta l'ingresso del messaggio nella sua disponibilità giuridica.

La giurisprudenza ha affrontato diversi problemi applicativi. Il primo riguarda la casella satura o non funzionante: se il mancato funzionamento è imputabile al destinatario (mancata manutenzione, mancato rinnovo, disattivazione senza aggiornamento dei pubblici elenchi), la notifica è comunque valida se effettuata all'indirizzo risultante da tali registri (INI-PEC, IPA, registro imprese), perché l'obbligo di diligenza nella gestione della casella grava sul contribuente. Resta invece invalida la notifica a un indirizzo non risultante dai registri ufficiali o disattivato prima della notifica senza aggiornamento tempestivo dovuto all'Amministrazione stessa.

Il secondo problema riguarda i vizi formali dell'invio, in particolare l'estensione dei file. La giurisprudenza ha chiarito che eventuali vizi formali, come l'uso di formati diversi da quelli indicati nelle specifiche tecniche, non determinano automaticamente la nullità della notifica se lo scopo legale - la conoscenza dell'atto - è comunque raggiunto e il destinatario è in grado di aprire e leggere il documento. Si applica il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Un terzo profilo riguarda la notifica diretta effettuata dall'Agente della riscossione o dall'ufficio tramite PEC, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore. La giurisprudenza ha affermato che tale modalità è valida quando la legge espressamente la consente e quando siano rispettati gli adempimenti formali previsti. L'utilizzo della PEC per atti impositivi ha ridotto tempi e costi, ma ha anche sollevato nuove questioni su tempistiche, imputabilità dei ritardi e responsabilità degli intermediari.

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