Corte di Cassazione Accertamento e riscossione Cass. civ., Sez. trib. - 2018

Cass. civ., Sez. trib. - La cartella di pagamento che costituisce primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa deve essere motivata in modo idoneo a consentire l'esercizio del diritto di difesa, indicando criteri di liquidazione e presupposti.

Approfondimento

Cartella di pagamento e obbligo di motivazione (orientamento 2018 in poi)

Quando la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa - tipicamente nei controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972, che accertano errori di calcolo, mancato versamento di imposte dichiarate o disallineamenti tra dichiarazioni - essa assume una funzione non meramente esattiva ma anche impositiva. Non è più un semplice titolo esecutivo che fa seguito a un atto impositivo già conosciuto: è l'atto con cui l'Amministrazione manifesta per la prima volta la propria pretesa, e quindi deve consentire al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa.

La Cassazione afferma che, in questa funzione, la cartella deve essere motivata in modo idoneo: deve indicare i criteri di liquidazione applicati, il tributo, il periodo d'imposta, la base di calcolo, le eventuali sanzioni e gli interessi, il riferimento alla dichiarazione e al controllo da cui trae origine la pretesa. La cartella priva di tali elementi è annullabile. Non basta, in questa ipotesi, il rinvio generico al ruolo o il mero prospetto di calcolo: serve una spiegazione sufficiente a permettere al contribuente di capire l'origine della pretesa, confrontarla con i propri dati e individuare eventuali errori.

Diversa è la situazione in cui la cartella è il semplice seguito esattivo di un avviso di accertamento già notificato e definitivo: in tal caso la motivazione può limitarsi al rinvio all'atto presupposto, perché il contribuente conosce già la pretesa e ha avuto la possibilità di impugnarla. Il confine tra i due scenari è sottile e genera frequenti contenziosi: il giudice deve valutare caso per caso la funzione concreta assunta dalla cartella.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'obbligo motivazionale si estende agli interessi e agli accessori. La cartella che non indica il tasso di interesse applicato, il periodo di maturazione e il metodo di calcolo è carente sotto il profilo motivazionale, anche se il tributo principale è stato correttamente liquidato. La difesa del contribuente può quindi fare leva anche su questi aspetti di secondo piano ma giuridicamente rilevanti.

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