Corte di Cassazione Accertamento e riscossione Cass. civ., Sez. trib. - 2019

Cass. civ., Sez. trib. - La motivazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata per relationem mediante rinvio ad altri atti, purché questi siano allegati o il loro contenuto essenziale sia riportato. In difetto, l'atto è nullo per violazione dell'art. 7 dello Statuto.

Approfondimento

Motivazione per relationem dell'avviso di accertamento (orientamento 2019 in poi)

L'art. 7 dello Statuto del contribuente impone la motivazione degli atti tributari, prevedendo che essa indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Il problema è la motivazione "per relationem", cioè attraverso rinvio ad altri atti (processi verbali della Guardia di Finanza, accertamenti di altri uffici, verbali di indagini bancarie, relazioni tecniche di consulenti). Si discuteva se questa tecnica, pur ampiamente utilizzata, fosse compatibile con l'obbligo motivazionale.

La giurisprudenza ammette la motivazione per relationem mediante rinvio ad altri atti, ma a condizione che tali atti siano allegati all'avviso o che il loro contenuto essenziale sia riprodotto in modo tale da consentire al contribuente di comprendere pienamente le ragioni della pretesa e di difendersi. In mancanza, l'avviso è nullo per violazione dell'obbligo motivazionale. Non basta il mero richiamo formale al documento estraneo: serve che il contribuente sia messo in condizione di conoscere e contestare i fatti, gli elementi probatori e il ragionamento giuridico dell'ufficio. La verifica di idoneità va compiuta in concreto: se il contribuente è parte del procedimento in cui l'atto richiamato è stato formato (ad esempio, se il PVC richiamato è stato rilasciato proprio a lui), l'obbligo di allegazione si attenua, perché l'atto è già nella sua disponibilità.

Nella prassi difensiva, questo vizio è uno dei più ricorrenti e ha dato luogo a una ricca giurisprudenza applicativa. La Cassazione ha precisato che l'avviso deve contenere, almeno, i riferimenti testuali essenziali del documento richiamato: estratti delle conclusioni, sintesi dei rilievi, individuazione delle poste contestate. L'omissione totale, invece, rende l'atto nullo e tale nullità è rilevabile anche in giudizio dal contribuente, senza necessità di un pregiudizio concreto, perché il diritto di difesa si misura sul contenuto effettivo della motivazione.

#motivazione#per relationem#nullità