Sez. Un. n. 30055/2008 - Le Sezioni Unite riconoscono il principio generale di divieto dell'abuso del diritto in materia tributaria: è inopponibile al Fisco l'operazione priva di sostanza economica il cui scopo essenziale sia il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.
Con questa pronuncia le Sezioni Unite riconoscono, per la prima volta in modo esplicito e organico, l'esistenza nell'ordinamento tributario interno di un principio generale di divieto dell'abuso del diritto, ricavato direttamente dai principi costituzionali di capacità contributiva e progressività dell'imposizione previsti dall'art. 53 Cost. Il principio consente all'Amministrazione di disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti con operazioni prive di sostanza economica, il cui scopo essenziale sia quello di ottenere un risparmio d'imposta indebito. Prima della sentenza, il divieto di abuso era ricavato principalmente dalla giurisprudenza comunitaria in materia di IVA e non aveva una base chiara per le imposte dirette non armonizzate.
Le Sezioni Unite compiono un passaggio interpretativo ambizioso: estendono il principio al di là dei tributi armonizzati, fondandolo sulla Costituzione italiana. L'art. 53 Cost., affermando che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, implica che non possono essere tollerate strutturazioni dei negozi giuridici la cui unica funzione sia quella di ridurre artificiosamente il carico fiscale senza alterare la sostanza economica delle operazioni. Il principio è strutturalmente diverso dall'evasione, che presuppone la violazione di una norma: l'elusione, al contrario, rispetta formalmente le regole, ma ne tradisce lo spirito.
La sentenza anticipa, per via interpretativa, l'introduzione di una clausola generale antielusiva che sarà poi codificata nell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente con il D.Lgs. 128/2015. In quella successiva codificazione il legislatore prende atto del principio affermato dalle Sezioni Unite e lo incardina in una disciplina più precisa, che definisce gli elementi costitutivi dell'abuso (assenza di sostanza economica, vantaggio fiscale indebito, essenzialità dello scopo di risparmio d'imposta), impone il contraddittorio preventivo rafforzato e chiarisce il limite della libertà di scelta tra regimi alternativi offerti dall'ordinamento.
Resta fermo, infatti, il principio fondamentale della libertà di scelta: non è abusiva l'opzione per l'assetto fiscalmente meno oneroso se questo trova una reale giustificazione economica. Il confine è sottile ma fondamentale: operazioni come la trasformazione societaria, la scissione, la fusione, la cessione di partecipazioni al posto della cessione di asset possono avere conseguenze fiscali molto diverse, ma la scelta tra le une e le altre non è abusiva quando risponda a esigenze di riorganizzazione aziendale, protezione patrimoniale, successione generazionale o apertura a nuovi soci. La sentenza lo afferma con chiarezza e rappresenta il punto di equilibrio tra il divieto dell'abuso e la libertà d'impresa.