Corte di Cassazione Accertamento e riscossioneIRPEF / IRES Sez. Un. n. 26635/2009 - 18/12/2009

Sez. Un. n. 26635/2009 - Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, non qualificate, che devono essere supportate dal contraddittorio con il contribuente. L'accertamento fondato solo sullo scostamento non è di per sé sufficiente.

Approfondimento

Sez. Un. n. 26635/2009, 18 dicembre 2009 - Studi di settore e presunzioni semplici

La sentenza chiarisce definitivamente la natura probatoria degli studi di settore, strumento statistico utilizzato per anni dall'Amministrazione finanziaria per stimare i ricavi o compensi "normali" di determinate categorie di contribuenti sulla base di variabili strutturali dell'attività. Il problema giuridico era capire se lo scostamento del contribuente dai valori stimati dallo studio fosse di per sé sufficiente a legittimare la rettifica del reddito dichiarato, o se fosse invece necessario un elemento ulteriore.

Le Sezioni Unite stabiliscono che gli studi di settore non costituiscono presunzioni legali né presunzioni qualificate, capaci da sole di fondare l'accertamento, ma sono mere presunzioni semplici. Si tratta di elaborazioni statistiche che individuano un livello di "normalità" economica per categorie di contribuenti, e il loro valore probatorio va riconosciuto solo all'esito di un contraddittorio effettivo con il contribuente, nel quale vengano valutate le specificità della singola attività: mercato locale, fase del ciclo di vita aziendale, eventi straordinari, condizioni personali e familiari, particolarità dell'organizzazione aziendale. Il mero scostamento rispetto al valore stimato dallo studio non è sufficiente a legittimare la rettifica: l'ufficio deve motivare l'accertamento alla luce delle osservazioni del contribuente, spiegando perché le giustificazioni addotte non siano idonee a superare la presunzione statistica, e deve farlo con un'analisi concreta e non con formule di stile.

La sentenza codifica anche un criterio di ripartizione dell'onere probatorio: una volta che l'ufficio ha esposto lo scostamento statistico, il contribuente è chiamato a fornire gli elementi di prova contraria - ad esempio circostanze straordinarie come malattia, perdita di un cliente strategico, inizio o cessazione dell'attività, lavori di ristrutturazione dei locali, calo generale del settore nell'area geografica. Se il contribuente fornisce tali elementi, torna all'ufficio l'onere di dimostrare l'inattendibilità delle giustificazioni o l'insufficienza degli elementi addotti.

La pronuncia, pur relativa a uno strumento oggi sostituito dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), continua a informare il metodo con cui vanno trattati tutti gli strumenti presuntivi di natura standardizzata. Il principio per cui una stima statistica è solo il punto di partenza del ragionamento probatorio, e non il suo punto di arrivo, si applica analogamente ai parametri, al redditometro, agli studi settoriali previsti in ambito IVA e in generale a tutti gli strumenti che trasformano dati aggregati in aspettative di comportamento individuale.

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