Corte di Cassazione Accertamento e riscossione Sez. Un. n. 18184/2013 - 29/07/2013

Sez. Un. n. 18184/2013 - È nullo l'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dalla consegna del PVC previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, salvo che ricorrano motivi di particolare e motivata urgenza.

Approfondimento

Sez. Un. n. 18184/2013, 29 luglio 2013 - Termine dilatorio dei 60 giorni dal PVC

La sentenza interpreta l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, il quale prevede che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare osservazioni e richieste entro 60 giorni, e l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Prima della pronuncia, si discuteva se la violazione del termine comportasse nullità, annullabilità o mera irregolarità dell'avviso, e se l'urgenza dovesse essere effettivamente motivata nell'atto o se potesse essere dimostrata in giudizio.

Le Sezioni Unite affermano con nettezza che il termine di 60 giorni è posto a tutela del diritto di difesa del contribuente e dell'effettività del contraddittorio endoprocedimentale. La sua violazione determina la nullità dell'avviso di accertamento emesso ante tempus, salvo il caso in cui ricorrano ragioni di particolare e motivata urgenza. L'ufficio non può limitarsi a invocare un'urgenza generica o post fattum: deve indicare nell'atto gli elementi concreti che giustificano la deroga al termine dilatorio, così da consentire al giudice e al contribuente di valutarne la fondatezza. Non costituiscono urgenza valide cause come l'imminente scadenza del termine di decadenza dell'accertamento, quando tale imminenza dipenda dall'inerzia dell'Amministrazione, né il generico interesse alla rapida definizione del procedimento.

Le Sezioni Unite individuano invece come ipotesi di urgenza concreta, a titolo esemplificativo, il rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali, la scoperta tardiva di fatti nuovi che rendano impossibile rispettare i tempi ordinari, l'imminente decadenza dipendente da cause non imputabili all'ufficio (ad esempio una proroga legislativa sopravvenuta per sola frazione di tempo residua). Il sindacato del giudice tributario sulla sussistenza dell'urgenza è pieno: il giudice può annullare l'atto se l'urgenza è insussistente, generica o apparente.

La pronuncia ha riordinato il panorama giurisprudenziale e costituisce tuttora un riferimento cardine nelle impugnazioni per vizi procedurali degli atti impositivi. Nella prassi difensiva è uno dei primi argomenti da verificare quando l'avviso sia stato notificato prima dei 60 giorni dalla consegna del PVC, perché il vizio è rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non richiede la prova di un pregiudizio concreto: la violazione del termine è di per sé lesiva del diritto di difesa. La giurisprudenza successiva ha applicato il principio anche ai verbali di chiusura redatti nell'ambito di verifiche parziali e ai PVC emessi a conclusione di indagini bancarie con contraddittorio in sede.

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