Cass. civ., Sez. trib. - Il raddoppio dei termini per l'accertamento richiede l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. sussistente nel termine ordinario, secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 128/2015. L'ufficio deve provare le condizioni del raddoppio.
L'istituto del raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento è previsto, storicamente, dall'art. 43, commi 3 e 4, del DPR 600/1973 e dall'art. 57 del DPR 633/1972 per l'IVA, nella versione che consentiva il raddoppio quando emergesse una violazione che comportasse obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. La ratio originaria era quella di consentire all'Amministrazione di esercitare l'azione accertativa anche quando l'emersione del presupposto del reato avvenisse in un momento vicino alla scadenza del termine ordinario.
Il dibattito applicativo ruotava attorno a due questioni: se il raddoppio scattasse automaticamente al solo apparire di elementi astrattamente compatibili con un reato o se servisse una denuncia effettivamente presentata; e se il raddoppio potesse operare anche quando la notizia di reato fosse emersa dopo il decorso del termine ordinario di decadenza. Con il D.Lgs. 128/2015 il legislatore ha chiarito che il raddoppio opera solo se l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. sussista entro il termine ordinario di decadenza, così tutelando il contribuente contro usi strumentali dell'istituto.
La giurisprudenza, consolidatasi dopo la riforma, ha seguito e specificato tali principi. Spetta all'ufficio provare le condizioni concrete del raddoppio, inclusa la non pretestuosità della notizia di reato: la mera prospettazione astratta di una possibile fattispecie penale non basta, serve un quadro indiziario tale da rendere doverosa la denuncia in base ai criteri dell'art. 331 c.p.p. La regola mira a evitare l'uso strumentale dello strumento penale per prolungare a dismisura i tempi dell'accertamento e a preservare il principio di certezza del diritto. In sede contenziosa, il contribuente può contestare la sussistenza del presupposto anche incidentalmente, e il giudice tributario deve valutarla autonomamente, senza attendere l'esito del procedimento penale.