Agenzia delle Entrate IVA Risposta a interpello AdE n. 215/2024 - 08/10/2024

Risposta a interpello AdE n. 215/2024 - L'Agenzia precisa il perimetro applicativo dell'esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie prevista dall'art. 10 del DPR 633/1972, individuando i requisiti soggettivi degli enti che possono fruire del regime, i requisiti oggettivi delle prestazioni (finalità di tutela della salute o assistenziale, presenza dei caratteri tipici dell'attività), i rapporti con le convenzioni con il Servizio sanitario nazionale e le specificità applicabili alle prestazioni svolte da soggetti privati o del terzo settore.

Approfondimento

Esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie

Il quadro normativo

L'esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie è disciplinata dall'art. 10 del DPR 633/1972, in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE che individua le esenzioni di interesse pubblico applicabili alle prestazioni nel settore. La disciplina ha conosciuto numerose modifiche e affinamenti applicativi nel tempo, anche per effetto della giurisprudenza eurounitaria e degli orientamenti dell'amministrazione finanziaria.

Le categorie di prestazioni esenti

L'esenzione si applica a una pluralità di categorie di prestazioni. Le prestazioni sanitarie rese alla persona da medici e altri professionisti sanitari iscritti agli ordini costituiscono il nucleo centrale dell'esenzione. Vi rientrano inoltre le prestazioni di ricovero e cura rese da strutture sanitarie autorizzate, le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate per persone anziane, disabili o in condizioni di disagio, le prestazioni educative e formative svolte in determinate condizioni.

I requisiti soggettivi

La qualificazione del soggetto che presta il servizio è elemento essenziale per l'applicazione dell'esenzione. Per le prestazioni sanitarie, è richiesto l'esercizio della professione sanitaria da parte di soggetti iscritti agli ordini. Per le prestazioni di ricovero e cura, è richiesto il riconoscimento della struttura da parte dell'autorità competente. Per le prestazioni socio-assistenziali, è richiesta la qualifica del soggetto erogatore (ente pubblico, ente del terzo settore, soggetto convenzionato con enti pubblici).

I requisiti oggettivi

Le prestazioni devono presentare un'effettiva finalità di tutela della salute o assistenziale. Non rientrano nell'esenzione le prestazioni di carattere meramente estetico, di benessere o di promozione, prive di una finalità terapeutica o assistenziale. La distinzione fra prestazioni terapeutiche e prestazioni di benessere richiede una valutazione caso per caso, in coerenza con la giurisprudenza eurounitaria.

Le prestazioni private

Le prestazioni rese da soggetti privati possono fruire dell'esenzione quando ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma. La risposta chiarisce che la natura privata del prestatore non esclude di per sé l'esenzione, purché il prestatore sia abilitato all'esercizio della prestazione e la stessa abbia carattere terapeutico o assistenziale.

Gli enti del terzo settore

Gli enti del terzo settore, in particolare le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli enti del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), possono fruire dell'esenzione per le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie rese in coerenza con la propria finalità statutaria. La risposta richiama il coordinamento fra la disciplina IVA generale e i regimi specifici applicabili al terzo settore.

Le società commerciali

L'applicazione dell'esenzione alle prestazioni rese da società commerciali presenta specifiche complessità. La risposta chiarisce che la natura commerciale del soggetto non esclude di per sé l'esenzione, ma richiede una valutazione attenta della reale natura delle prestazioni rese e della loro coerenza con i requisiti previsti dalla disciplina.

Le convenzioni con il SSN

Le prestazioni rese in convenzione con il Servizio sanitario nazionale beneficiano dell'esenzione, in coerenza con la qualificazione del rapporto come prestazione sanitaria rivolta all'utenza generale. La risposta illustra le specificità applicabili a tali prestazioni, anche in punto di fatturazione e di rapporti con l'ente pubblico convenzionante.

Le prestazioni miste

Un aspetto particolarmente delicato è la qualificazione delle prestazioni miste, che combinano elementi soggetti a esenzione con elementi soggetti al regime ordinario. La risposta richiama l'orientamento secondo cui ciascun elemento della prestazione deve essere qualificato in base alla propria natura, salva la presenza di una prestazione unitaria nella quale l'elemento esente assuma una prevalenza tale da assorbire gli altri.

Le specifiche aliquote ridotte

Alcune prestazioni nel settore sanitario, pur non rientrando nell'esenzione, beneficiano di aliquote IVA ridotte. La risposta illustra il coordinamento fra esenzione e aliquote ridotte, evidenziando i casi in cui la qualificazione di una prestazione come esente è preferibile rispetto all'applicazione di un'aliquota ridotta.

Inquadramento sistematico

La disciplina dell'esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie esprime una scelta di politica fiscale che valorizza l'interesse generale alla tutela della salute e all'assistenza alle persone in condizione di fragilità. La sua corretta applicazione richiede un'attenta valutazione caso per caso, in coerenza con la giurisprudenza eurounitaria e con la prassi amministrativa nazionale, e una solida competenza tecnica del professionista che assiste l'ente o il soggetto interessato.

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