Risposta a interpello AdE n. 91/2024 - L'Agenzia chiarisce i requisiti per l'applicazione del regime di participation exemption disciplinato dall'art. 87 del TUIR, valorizzando il requisito dell'ininterrotto possesso della partecipazione, la classificazione contabile nelle immobilizzazioni finanziarie, la residenza fiscale della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata e l'esercizio da parte della partecipata di un'effettiva attività commerciale.
Il regime di participation exemption (PEX) disciplinato dall'art. 87 del TUIR rappresenta uno degli istituti cardine della fiscalità d'impresa italiana. La sua ratio risiede nell'esigenza di evitare la doppia imposizione economica delle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni, in coerenza con il principio di tassazione del reddito d'impresa in capo alla società che lo produce. L'istituto consente l'esenzione da imposizione di una percentuale rilevante della plusvalenza, lasciando assoggettata a tassazione ordinaria solo la quota residua.
Il primo requisito richiede l'ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente alla cessione. La continuità del possesso è essenziale e deve essere verificata con riferimento alla data di acquisto, alle eventuali operazioni intercorse, alla disponibilità giuridica della partecipazione. Particolari profili emergono in presenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti), per le quali la disciplina prevede meccanismi di continuità del calcolo del periodo di possesso.
La partecipazione deve essere classificata fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. La classificazione contabile riflette l'intenzione del soggetto detentore di mantenere la partecipazione come investimento durevole, in coerenza con la finalità dell'istituto di favorire investimenti di natura strategica. La risposta chiarisce le specificità della classificazione alla luce dei principi contabili nazionali e internazionali e individua le ipotesi in cui la riclassificazione successiva può incidere sul requisito.
La partecipata deve avere residenza fiscale in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata. La nozione di fiscalità privilegiata è disciplinata dall'art. 47-bis del TUIR e dai relativi provvedimenti attuativi, con riferimento al livello di tassazione effettiva nella giurisdizione di insediamento. Sono previste cause di disapplicazione del requisito quando il contribuente dimostri che dalla partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.
Il requisito della commercialità richiede che la partecipata eserciti un'effettiva attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del TUIR. La verifica è di natura sostanziale e non si limita all'oggetto sociale formale. Sono escluse le società che svolgano una mera attività di gestione di un patrimonio immobiliare o finanziario, salve specifiche eccezioni. La risposta richiama gli orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla nozione di commercialità.
L'applicazione del regime alle partecipazioni in società estere richiede specifiche valutazioni in punto di residenza fiscale, di commercialità e di interazione con la disciplina delle CFC (controlled foreign companies). La risposta illustra i profili di coordinamento e segnala i casi limite in cui la partecipazione estera richiede un esame approfondito.
Il regime PEX trova applicazione anche sui dividendi distribuiti dalla partecipata, con esenzione di una quota rilevante. Sono richiamate le specificità applicabili ai dividendi rispetto alle plusvalenze e i meccanismi di interazione con la disciplina dei dividendi infragruppo.
Il regime PEX non si applica in presenza di specifiche ipotesi di disapplicazione: cessione di partecipazioni in società partecipate da soggetti privati con specifiche caratteristiche, applicazione di norme antiabuso, presenza di operazioni elusive accertate. La risposta richiama tali ipotesi e le procedure di valutazione delle situazioni concrete.
Il regime di participation exemption costituisce un elemento essenziale dell'architettura della fiscalità d'impresa italiana, in coerenza con i modelli applicati negli ordinamenti dei principali partner economici dell'Italia. Le scelte di pianificazione fiscale delle imprese, in particolare nelle operazioni di riorganizzazione societaria e di gestione delle partecipazioni di gruppo, devono valutare con attenzione i presupposti applicativi del regime e l'eventuale interazione con altri istituti.