Agenzia delle Entrate IRPEF / IRES Risposta a interpello AdE n. 240/2024 - 21/10/2024

Risposta a interpello AdE n. 240/2024 - L'Agenzia precisa le modalità di applicazione dell'imposta minima globale introdotta dal D.Lgs. 209/2023 in attuazione della Direttiva UE 2022/2523, individuando i criteri di identificazione del gruppo rilevante, le regole di calcolo del reddito qualificante e dell'aliquota effettiva di imposizione, la disciplina dell'imposta integrativa nazionale qualificata e gli oneri dichiarativi e di comunicazione gravanti sull'entità designata.

Approfondimento

Imposta minima globale e gruppi multinazionali

La cornice internazionale del Pillar Two

L'imposta minima globale è il principale strumento del secondo pilastro del progetto OCSE/G20 sulla tassazione delle imprese in un'economia digitalizzata e globalizzata. La logica del Pillar Two è di garantire che i grandi gruppi multinazionali siano assoggettati, in ciascuna giurisdizione in cui operano, a una tassazione effettiva non inferiore al quindici per cento. Lo strumento mira a ridurre gli incentivi al trasferimento di profitti verso giurisdizioni a bassa imposizione e a stabilizzare la base imponibile globale delle grandi imprese.

Il recepimento europeo e nazionale

A livello europeo, il Pillar Two è stato recepito attraverso la Direttiva UE 2022/2523, che ha imposto agli Stati membri l'introduzione di un sistema coordinato di imposta integrativa. L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva con il D.Lgs. 209/2023, articolando la disciplina dell'imposta minima globale in tre componenti distinte: l'imposta integrativa nazionale qualificata (qualified domestic minimum top-up tax), l'imposta integrativa secondo la regola di inclusione del reddito (income inclusion rule) e l'imposta integrativa suppletiva (undertaxed profits rule).

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina si applica ai gruppi multinazionali e ai grandi gruppi nazionali che presentano ricavi consolidati pari o superiori a settecentocinquanta milioni di euro per almeno due dei quattro esercizi precedenti. Sono previste specifiche esclusioni soggettive per alcune categorie di entità (enti governativi, organizzazioni internazionali, fondi pensione, fondi di investimento qualificati), che riflettono la natura dell'imposta come strumento di contrasto agli arbitraggi nel reddito d'impresa.

Il calcolo del reddito qualificante

Il reddito qualificante è determinato a partire dai dati di bilancio consolidato delle entità che compongono il gruppo, rettificati secondo i criteri previsti dalla Direttiva. La risposta illustra le principali rettifiche, che riguardano fra l'altro le imposte differite, le operazioni infragruppo, le riprese e le esenzioni applicabili a specifiche tipologie di reddito. L'obiettivo è ottenere una base imponibile coerente fra le diverse giurisdizioni e idonea a riflettere la sostanza economica dell'attività del gruppo.

L'aliquota effettiva di imposizione

L'aliquota effettiva di imposizione è calcolata per ciascuna giurisdizione in cui il gruppo opera, dividendo l'ammontare delle imposte coperte dal reddito qualificante. Quando l'aliquota effettiva risulta inferiore al quindici per cento, è dovuta un'imposta integrativa pari alla differenza fra l'aliquota minima e l'aliquota effettiva, applicata al reddito qualificante eccedente una specifica franchigia connessa alla sostanza economica.

L'imposta integrativa nazionale

Lo strumento dell'imposta integrativa nazionale qualificata consente allo Stato in cui le entità a bassa imposizione hanno la propria collocazione di riscuotere direttamente l'imposta integrativa, prima che operino le regole di inclusione del reddito o suppletiva. L'introduzione dell'imposta nazionale qualificata costituisce una scelta di politica fiscale che mira a evitare che il gettito del Pillar Two affluisca verso altre giurisdizioni.

Gli oneri dichiarativi

La disciplina prevede oneri dichiarativi articolati. Il gruppo deve designare un'entità responsabile della comunicazione dei dati rilevanti all'amministrazione finanziaria, che presenta una dichiarazione informativa contenente i dati di calcolo dell'imposta integrativa per ciascuna giurisdizione. Sono altresì previsti adempimenti specifici per l'entità italiana che assuma il ruolo di capogruppo o di entità intermedia con obblighi di applicazione dell'imposta integrativa.

Profili di compliance e pianificazione

Il Pillar Two impone ai gruppi una significativa attività di compliance, che presuppone la disponibilità di dati di bilancio consolidato di qualità, di sistemi informativi adeguati e di processi interni di calcolo robusti. Sul piano della pianificazione fiscale, l'imposta minima globale riduce gli spazi di arbitraggio internazionale e accentua il rilievo delle scelte di sostanza economica nelle decisioni di localizzazione delle attività e dei profitti.

Inquadramento sistematico

L'imposta minima globale rappresenta una svolta nella fiscalità internazionale d'impresa, introducendo un meccanismo coordinato di garanzia di un livello minimo di tassazione. La sua piena efficacia dipende dal numero di giurisdizioni che adottano la disciplina e dalla coerente applicazione delle regole tecniche elaborate dall'OCSE. La risposta a interpello fornisce un primo orientamento operativo essenziale per i gruppi italiani e per i professionisti che li assistono, in un contesto in cui la complessità tecnica si combina con un'elevata sensibilità reputazionale e regolamentare.

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