Risposta a interpello AdE n. 55/2024 - L'Agenzia precisa l'ambito di applicazione del nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dal D.Lgs. 209/2023, evidenziando i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, la durata e l'intensità del beneficio, le condizioni di residenza estera pregressa, gli obblighi di mantenimento della residenza italiana e i criteri di coordinamento con il regime precedente, applicabile ai trasferimenti perfezionati entro il 31 dicembre 2023.
Il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati è stato profondamente riformato dal D.Lgs. 209/2023, in attuazione della delega per la revisione del sistema tributario. La riforma persegue obiettivi di razionalizzazione e selettività dell'agevolazione, indirizzandola con maggiore decisione verso lavoratori dotati di elevata qualificazione o specializzazione e ridimensionandone la generosità rispetto al regime previgente, considerato eccessivamente ampio e fonte di distorsioni.
Il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2024 e che, contestualmente, si impegnano a mantenere la residenza nel territorio dello Stato per un periodo minimo. Il presupposto soggettivo richiede inoltre la presenza, in capo al lavoratore, di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione tecnica o professionale, secondo i criteri stabiliti dalla normativa di settore. La residenza estera pregressa deve protrarsi per un congruo numero di periodi d'imposta antecedenti il rientro.
L'agevolazione si traduce in una rilevante riduzione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomi prodotti in Italia. Rispetto al regime previgente, la riforma ha contenuto la misura del beneficio, eliminato alcune maggiorazioni speciali e introdotto un tetto massimo all'ammontare del reddito agevolabile. La durata del regime è fissata in cinque periodi d'imposta dal trasferimento della residenza, con eventuale estensione in presenza di specifici presupposti soggettivi.
La disciplina prevede precisi obblighi di mantenimento del beneficio. Il contribuente deve continuare a essere residente in Italia per un periodo minimo e svolgere effettivamente in Italia l'attività lavorativa qualificata che giustifica l'agevolazione. La violazione di tali obblighi può comportare il recupero retroattivo dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.
Un punto centrale dell'interpello riguarda il coordinamento con il regime previgente, applicabile ai contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023. La riforma ha previsto specifiche norme transitorie che consentono a questi soggetti di continuare a fruire del previgente regime alle condizioni originarie. La risposta chiarisce, in particolare, i casi limite di contribuenti che hanno avviato il trasferimento alla fine del 2023 ma lo hanno perfezionato successivamente, e individua il momento rilevante ai fini dell'applicazione di uno o dell'altro regime.
L'attuazione concreta del regime richiede l'esame di numerosi elementi: la qualificazione professionale del lavoratore, la natura del rapporto di lavoro instaurato in Italia, l'effettività della residenza fiscale italiana, il rispetto delle condizioni di permanenza. La risposta segnala il rischio di contestazioni in presenza di trasferimenti meramente formali, di attività che non integrino realmente i requisiti di qualificazione o specializzazione richiesti, o di rapporti di lavoro instaurati con soggetti del medesimo gruppo internazionale del precedente datore di lavoro estero, qualora ricorrano elementi di artificiosità.
Dal punto di vista della pianificazione, il nuovo regime impatriati può essere utilizzato strategicamente per il rientro di personale altamente qualificato, in particolare nei settori della ricerca, dell'innovazione tecnologica e dei servizi avanzati. La valutazione di convenienza deve tener conto del residuo beneficio quinquennale, dei requisiti professionali del lavoratore, dell'effettività delle condizioni di residenza e dell'eventuale concorrenza con altri regimi agevolati internazionali.
La risposta si colloca nel più ampio quadro della riforma della fiscalità internazionale operata dal D.Lgs. 209/2023, che ha rivisto, oltre al regime impatriati, anche la disciplina della residenza fiscale, dei redditi prodotti all'estero e delle convenzioni contro le doppie imposizioni. La nuova architettura privilegia un approccio selettivo, orientato a richiamare in Italia capitale umano di valore strategico, e si confronta con la concorrenza fiscale di altri ordinamenti europei che hanno adottato strumenti analoghi per attrarre lavoratori qualificati.