Agenzia delle Entrate Accertamento e riscossione Provv. Direttore AdE prot. n. 213479/2024 - 18/04/2024

Provv. Direttore AdE prot. n. 213479/2024 - Il provvedimento definisce, in attuazione del D.Lgs. 13/2024, le modalità tecniche di formulazione della proposta di concordato preventivo biennale per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuando i dati rilevanti, la metodologia di calcolo, i termini per l'accettazione e gli effetti dell'adesione sulla determinazione del reddito e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Approfondimento

Provvedimento attuativo del concordato preventivo biennale

La cornice normativa del CPB

Il concordato preventivo biennale è uno degli istituti più innovativi della recente riforma fiscale. Disciplinato dal D.Lgs. 13/2024 in attuazione della legge delega 111/2023, esso introduce uno strumento di compliance preventiva che consente al contribuente di concordare con l'amministrazione finanziaria, per un periodo di due anni, il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini IRAP. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ne definisce le regole operative per la prima platea di destinatari, costituita dai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La proposta di concordato

Il provvedimento descrive analiticamente le modalità di formulazione della proposta da parte dell'amministrazione. Sulla base dei dati comunicati dal contribuente attraverso il software applicativo dedicato - che integra le informazioni di natura fiscale, contabile e di settore - il sistema elabora una proposta di reddito concordato per il primo e per il secondo periodo d'imposta del biennio. La proposta tiene conto degli esiti dell'applicazione degli ISA, del posizionamento storico del contribuente, dell'andamento del settore di appartenenza e di parametri di redditività media. La proposta è formulata con un certo grado di automatismo, ma il provvedimento riconosce ipotesi di rideterminazione in presenza di circostanze particolari.

L'accettazione e gli effetti per il contribuente

Una volta ricevuta la proposta, il contribuente ha facoltà di accettarla entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta del biennio. L'accettazione comporta l'impegno a dichiarare, per ciascuno dei due periodi, il reddito concordato e, ai fini IRAP, il valore della produzione concordato. In contropartita, il contribuente beneficia di un regime di sostanziale stabilità rispetto agli accertamenti analitico-presuntivi e induttivi fondati sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo, salvo specifiche eccezioni.

Cause di esclusione e di decadenza

Il provvedimento dettaglia le cause ostative all'accesso al concordato e le ipotesi di decadenza nel corso del biennio. Sono escluse, in particolare, le situazioni di gravi irregolarità fiscali pregresse, le condizioni soggettive incompatibili con la natura dell'istituto e i casi di omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti. La decadenza interviene, tra l'altro, in caso di cessazione dell'attività, di mutamento sostanziale dell'attività esercitata, di violazioni di particolare gravità o di accertamento di redditi significativamente superiori a quelli concordati.

I rapporti con i controlli

Uno dei profili più delicati del concordato è il suo rapporto con i poteri di accertamento dell'amministrazione. Il provvedimento, in coerenza con la disciplina primaria, chiarisce che il concordato non preclude i controlli formali e quelli relativi a fattispecie estranee al reddito concordato (per esempio, sui crediti d'imposta o sull'IVA). Esso opera, in particolare, sulla ricostruzione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, non sull'intera platea di rapporti tributari del contribuente.

Versamenti e adempimenti dichiarativi

Il provvedimento illustra inoltre gli adempimenti dichiarativi e di versamento collegati al concordato. I valori concordati confluiscono nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP, generando l'obbligo di versare le imposte calcolate sulla base di tali valori secondo le regole ordinarie. Il contribuente che dichiari ricavi o compensi superiori a quelli concordati ne risponde nei termini ordinari per la parte eccedente; viceversa, eventuali risultati inferiori non incidono sull'obbligazione concordata, salvo i casi di decadenza.

Rilievo strategico e prassi consigliata

Dal punto di vista strategico, l'adesione al concordato richiede una valutazione approfondita della redditività attesa per il biennio, alla luce dell'andamento del settore e delle specifiche prospettive del contribuente. La consulenza professionale deve confrontare il reddito concordato con il reddito ragionevolmente atteso, considerando anche la convenienza del regime di tutela rispetto al rischio accertativo. Il provvedimento, fissando regole tecniche puntuali, agevola questa valutazione e consente di costruire un percorso di compliance preventiva strutturato.

Inquadramento sistematico

Il concordato preventivo biennale rappresenta una scelta di politica fiscale che valorizza il principio di collaborazione fra amministrazione e contribuente, già emerso con la cooperative compliance e con altre forme di adempimento collaborativo. La sua piena efficacia dipende dalla capacità del sistema di formulare proposte percepite come ragionevoli e dall'effettiva tenuta delle garanzie di stabilità riconosciute al contribuente che aderisca. Il provvedimento attuativo costituisce la prima pietra di costruzione di un istituto destinato a incidere significativamente sul rapporto tra Fisco e contribuenti di minori dimensioni nei prossimi cicli d'imposta.

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